Concordato Preventivo Biennale
Gentile Cliente,
con la presente circolare richiamiamo l’attenzione sulla possibilità di adesione al nuovo istituto del CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB), dedicato ai contribuenti di minori dimensioni (soggetti ISA e forfetari).
Attraverso tale istituto, si intende far emergere spontaneamente materia imponibile utilizzando le nuove tecnologie e i dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
SOGGETTI INTERESSATI
Il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario di cui alla L. 190/2014.
REQUISITI DI ACCESSO
Tali soggetti, con riferimento al 2023:
- non devono avere debiti per tributi o debiti contributivi che siano definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- oppure devono aver estinto i predetti debiti entro il termine per l’adesione al concordato, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite.
Altre cause di esclusione:
Causa di esclusione | Periodo di riferimento | Soggetti interessati |
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi |
2021 o 2022 o 2023 | Soggetti ISA e forfetari |
Condanna per reati tributari o per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
2021 o 2022 o 2023 | Soggetti ISA e forfetari |
Redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, per più del 40% del reddito concordato. |
2023 | Soggetti ISA |
Adesione al regime forfetario | 2024 | Soggetti ISA |
Operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure, per le società di persone o le associazioni professionali, modifiche della compagine sociale |
2024 | Soggetti ISA |
Inizio attività e altre cause di esclusione da ISA | 2023 | Soggetti ISA e forfetari |
PROCEDURA DI ADESIONE
Le proposte di reddito e del valore della produzione netta vengono formulate utilizzando i dati:
- forniti dai contribuenti con la compilazione del quadro P del modello ISA 2024, per quanto riguarda i soggetti ISA, oppure del quadro LM del modello REDDITI PF 2024, per quanto riguarda i contribuenti in regime forfetario;
- delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli ISA dei periodi precedenti;
- presenti nelle banche dati dell’Amministrazione finanziaria.
Le proposte formulate non possono essere modificate dal contribuente, il quale può solo scegliere se accettarle o rifiutarle.
TERMINE DI ADESIONE
L’adesione al nuovo istituto si concretizza in sede di presentazione del modello REDDITI 2024, ossia entro il 31.10.2024.
EFFETTI DEL CONCORDATO
Entro determinati limiti, gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
ESCLUSIONE DA ACCERTAMENTI
Nei periodi d’imposta oggetto di concordato i redditi d’impresa e di lavoro autonomo non potranno essere oggetto di accertamenti analitici, analitico-induttivi o presuntivi e induttivi puri.
Resta peraltro fermo che anche i soggetti aderenti al concordato preventivo biennale potranno es-sere oggetto di accessi, ispezioni o verifiche, il cui esito potrebbe portare alla decadenza dal regime in esame. In tale ipotesi, tornerebbero ad essere esperibili gli accertamenti induttivi e analitici.
DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO
Viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate secondo le regole ordinarie previste dal TUIR, ossia come differenza tra:
- i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta;
- le spese sostenute nel periodo stesso.
Tale reddito non terrà conto:
- delle plusvalenze e delle minusvalenze;
- dei redditi derivanti da partecipazioni in società di persone o associazioni;
- dei corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all’attività artistica o professionale.
REDDITO DI IMPRESA
Viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate in base alle regole ordinarie previste dal TUIR, applicabili in base al regime adottato nel caso specifico.
Tuttavia, il reddito proposto dall’Agenzia non tiene conto di:
- plusvalenze e minusvalenze;
- sopravvenienze attive e passive;
- perdite su crediti;
- utili o perdite relativi a partecipazioni in società e associazioni.
REDDITO PRODOTTO IN REGIME FORFETARIO
Il reddito di impresa o di lavoro autonomo concordato, su cui verrà applicata l’imposta sostitutiva del 15% (o del 5% in caso di nuova attività), viene calcolato dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati dichiarati e delle informazioni a disposizione della stessa Agenzia delle Entrate, secondo le regole proprie del regime.
REGIME SOSTITUTIVO OPZIONALE SUL MAGGIOR REDDITO CONCORDATO
Al fine di rendere più appetibile l’adesione al concordato, il D.Lgs. 108/2024 ha introdotto un regime opzionale attraverso il quale è possibile assoggettare il maggior reddito concordato ad un’imposta sostitutiva di IRPEF, IRES, addizionali comunale e regionale e dell’imposta sostitutiva del regime forfetario.
Base imponibile
L’imposta sostitutiva è calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra:
- il reddito di lavoro autonomo e di impresa concordato;
- il corrispondente reddito del periodo precedente a quelli cui si riferisce la proposta (2023).
Aliquote d’imposta – Soggetti ISA
- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10 : aliquota del 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7 : aliquota del 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore : aliquota del 15%.
Aliquote d’imposta – Soggetti in regime forfetario
L’Aliquota applicabile al maggior reddito concordato è pari al 10%, ridotta al 3% in caso di start-up.
Lo Studio sta predisponendo le dichiarazioni dei redditi e la simulazione della proposta di concordato. Verrete contattati per valutare l’eventuale adesione al concordato.
Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti,
Dott. Corrado Torri
Lo Studio Torri Professionale Stp Srl resta a disposizione per chiarimenti, previo appuntamento.