Manovra Finanziaria 2023

CIRCOLARE N.1 DEL 2023

MANOVRA FINANZIARIA

BONUS ENERGIA E GAS

La legge di Bilancio estende al primo trimestre 2023 i quattro bonus per le imprese che consumano energia elettrica e gas. Per usufruire dei nuovi crediti di imposta, è necessario che i costi unitari della materia energetica di riferimento (energia elettrica o gas a seconda dei casi) siano cresciuti, nella media dell’ultimo trimestre 2022, di oltre il 30% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Per il primo trimestre 2023, sono previste le seguenti misure di credito di imposta. Le imprese energivore hanno diritto al 45% (comma 2 della legge 197/2022) dei costi sostenuti per la componente energetica, misura in crescita rispetto al 40% degli ultimi tre mesi del 2022 e al 25% per il terzo trimestre dello stesso anno. Il bonus spetta anche per il costo dell’energia autoprodotta e autoconsumata. Per le imprese non energivore (comma 3), aventi contatori di potenza non inferiore a 4,5kW, il tax credit del primo trimestre 2023 è invece del 35% (contro il 30% di ottobre, novembre e dicembre 2022 e il 15% del terzo trimestre 2022). Le imprese cosiddette gasivore (comprese nell’elenco, per l’anno 2023, redatto in forza del Dm 541/2021) il credito di imposta (comma 4) da applicare al costo del gas per usi energetici non termoelettrici, è pari al 45% (contro il 40% degli ultimi tre mesi 2022 e il 25% del terzo trimestre). Identica misura (comma 5) è concessa per i consumi di gas delle imprese non gasivore (contro 40% e 25% degli ultimi due trimestri del 2022). Le imprese non energivore e non gasivore che utilizzano lo stesso fornitore nel primo trimestre 2023 e nel quarto trimestre 2022, rispetto a quello del quarto trimestre 2019, possono ottenere dal fornitore stesso, entro 60 giorni dalla scadenza del trimestre, un prospetto con il calcolo del tax credit spettante. Scadenza a dicembre 2023 L’utilizzo dei nuovi quattro gruppi di crediti del primo trimestre 2023 (per i quali verranno approvati i codici tributo) si effettua, come per i precedenti, esclusivamente in F24. Il termine ultimo per effettuare le compensazioni è fissato al 31 dicembre 2023. La compensazione di questi crediti non è soggetta a limiti di importo e i proventi sottostanti non concorrono alla formazione del reddito (Ires e Irap).

SANATORIA IRREGOLARITA’ FORMALI

Torna il perdono a pagamento delle irregolarità formali. Con 200 euro per ciascun periodo d’imposta, una volta che saranno varate le regole attuative, sarà possibile accedere a questo condono che non rappresenta una novità. La legge di Bilancio (legge 29 dicembre 2022, n. 197) all’articolo 1, commi 166-173 ripropone il contenuto dell’articolo 9 del Dl 119/2018, modificando solo il termine entro cui le violazioni devono essere state commesse, per poter fruire della sanatoria (termine altrimenti fissato al 31 ottobre 2022). Tutto il resto rimane invariato. Si ritiene, quindi, che possano restare di attualità molti degli spunti ricavabili dal provvedimento n. 62274 del 15 marzo 2019 e dalla circolare 11/E/2019 delle Entrate.

ESTROMISSIONE IMMOBILI

Gli immobili che possono formare oggetto di privatizzazione agevolata sono quelli strumentali, per natura (anche se concessi in locazione o comodato, ovvero non utilizzati direttamente) o per destinazione (non promiscua). Disco rosso, invece, per gli immobili merce e per quelli abitativi non locati definiti come “beni patrimonio” (articolo 90, Tuir); mentre l’eventuale regime di comunione non impedisce di estromettere la quota dell’imprenditore. Con la circolare 26/E/16, l’Agenzia affermò che «il carattere strumentale dell’immobile deve essere verificato alla data del 31 ottobre 2015» (riferimento ora da aggiornare al 31 ottobre 2022). E aggiunse che, «qualora successivamente a tale data, l’immobile venga a qualsiasi titolo concesso in uso a terzi, la possibilità di procedere alla sua esclusione dal patrimonio dell’impresa (…) non viene meno». Stante l’analogia tra la disposizione attuale e quella all’epoca commentata dalle Entrate, non ci sono motivi per pensare a un mutamento interpretativo. Si noti che le regole sono differenti da quelle che, ad esempio, si applicano in caso di assegnazione agevolata ai soci. Per questa operazione, la stessa circolare afferma che le caratteristiche del bene devono essere verificate al momento dell’assegnazione (ossia alla data dell’atto notarile e non a quella della preventiva delibera societaria), con possibilità di mutare la destinazione d’uso anche in prossimità della data di assegnazione, senza che ciò possa essere indicato come abuso di diritto. Gli effetti fiscali I vantaggi dell’estromissione sono essenzialmente tre: 1 l’aliquota ridotta dell’8% sull’eventuale plusvalenza; 2 la possibilità di sostituire al valore normale quello catastale; 3 l’irrilevanza dell’autoconsumo ai fini del calcolo del quinquennio “speculativo” in caso di successiva rivendita (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). Perciò, in tutti i casi in cui l’immobile è stato acquistato da oltre cinque anni, la vendita successiva all’estromissione produrrà una plusvalenza fiscalmente irrilevante, nonostante l’estromissione sia stata realizzata a valore catastale. Inoltre, essendo l’immobile già intestato alla persona fisica, non occorre alcun atto notarile, né sono dovute imposte di registro o ipocatastali.

REGIME FORFETTARIO

Il comma 54 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di Bilancio 2023) ridisegna il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività di impresa o arti e professioni attraverso due rilevanti modifiche al modello previgente. La prima novità riguarda l’allargamento della platea dei beneficiari: se fino al 2022 l’accesso al regime di vantaggio era consentito a condizione di non aver oltrepassato la soglia di 65mila euro di ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente, a partire dal 2023 tale valore viene innalzato a 85mila euro. In merito va precisato che il nuovo limite è immediatamente operativo, considerando che nel 2023 potranno scegliere di utilizzare il forfettario tutti gli operatori economici che nel 2022 hanno realizzato ricavi/compensi fino a 85mila euro.

La seconda novità introdotta dalla legge di Bilancio è un intervento sicuramente apprezzabile, poiché volto a rimuovere una delle principali distorsioni del modello previgente: fino al 2022, infatti, potevano beneficiare del forfettario anche redditi molto cospicui, considerato che l’uscita dal regime era prevista a partire dall’anno successivo a quello di superamento della soglia di 65mila euro (ora 85mila) di ricavi/compensi, indipendentemente dal loro ammontare. A partire dal 2023, invece, coloro che conseguiranno ricavi/compensi annui superiori a 100mila euro usciranno dal forfettario a far data dallo stesso periodo d’imposta. In altre parole potranno verificarsi tre situazioni:

  • ricavi/compensi fino a 85mila euro permetteranno di usufruire del forfettario anche nell’anno successivo;
    • ricavi/compensi compresi tra 85.001 e 100mila euro consentiranno di mantenere il forfettario per l’anno corrente, ma ne causeranno l’uscita nell’anno successivo;
  • ricavi/compensi superiori a 100mila euro determineranno l’immediata uscita dal forfettario e l’applicazione del regime Irpef. In quest’ultimo caso rientra in gioco anche l’Iva, che sarà dovuta a partire dalle operazioni che determinano il superamento del suddetto limite.

FLAT TAX INCREMENTALE

I commi 55, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge di Bilancio delineano la flat tax incrementale, assoluta novità nel panorama delle imposte sostitutive. Si tratta di una misura che presenta diverse peculiarità:
• è prevista per il solo 2023, probabilmente in attesa dell’avvio della annunciata riforma fiscale;

  • è circoscritta alle persone fisiche titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo che non beneficiano del regime forfettario;
  • la sua applicazione non determina, diversamente dal forfettario, l’uscita dall’Irpef, ma la mera sottrazione di una quota parte del reddito dalla base imponibile Irpef.

La flat tax incrementale si sostanzia nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali locali (regionale e comunale) con aliquota proporzionale del 15% sulla maggiore quota di reddito realizzata nel 2023 rispetto al reddito più elevato dichiarato nei tre anni precedenti (2020, 2021 e 2022). Occorre precisare che si potrà beneficiare della flat tax incrementale soltanto se il reddito del 2023 sarà il più elevato tra quelli conseguiti nel quadriennio 2020/2023 e che ai fini del predetto calcolo avranno rilevanza non i redditi complessivi, ma i soli redditi derivanti dall’esercizio di attività di impresa e di lavoro autonomo, senza considerare quelli di altra natura eventualmente conseguiti nei predetti periodi d’imposta. La base imponibile è determinata quale differenza tra ammontare del reddito di impresa e di lavoro autonomo realizzato nel 2023 e quello di valore più alto registrato tra il 2020 e il 2022 rivalutato del 5 per cento. In ogni caso, il regime agevolato potrà essere applicato su un massimale di 40mila euro. Conseguentemente, in sede di calcolo delle imposte afferenti il 2023 il reddito di impresa e di lavoro autonomo sarà diviso in due parti: • una quota pari alla differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto realizzato tra il 2020 e il 2022 rivalutato del 5% beneficerà, fino a un massimo di 40mila euro, dell’imposta sostituiva del 15%; • la quota residua resterà assoggettata a Irpef e relative addizionali, seguendo la disciplina ordinaria.

DETASSAZIONE REDDITI AGRARI

L’articolo 1, comma 80, della legge di Bilancio interviene nuovamente sull’articolo 1, comma 44, della legge 232/2016 prevedendo che, anche nel 2023, i redditi dominicali e agrari dei terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola non concorrano alla formazione del reddito da assoggettare a Irpef. L’espresso richiamo della norma del 2016 all’imposta sul reddito delle persone fisiche fa sì che il beneficio fiscale sia riservato alle sole persone fisiche esercenti attività agricola in via principale e, come tali, iscritte nella apposita gestione previdenziale. L’agevolazione è fruibile anche dai soci persone fisiche di società semplici ove rispettino la predetta condizione di essere iscritti nella gestione previdenziale dell’agricoltura. Al contrario, come precisato dalle Entrate con la circolare 8/E/2017 e ribadito con la circolare 9/E dello scorso anno, l’agevolazione non compete a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali qualificati tali in virtù della partecipazione in società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice, anche in presenza dell’opzione per la determinazione del reddito su base catastale secondo l’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006.

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Contabilità semplificata con ricavi non superiori a 500mila euro nel caso di attività di prestazioni di servizi e con ricavi non superiori a 800mila euro per le imprese esercenti altre attività. La legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022), con il comma 276, modifica l’articolo 18 del Dpr 600/1973 innalzando i limiti previsti per l’applicazione della contabilità semplificata. L’articolo 18 modificato detta le regole per le cosiddette «imprese minori». Nessuna modifica viene prevista per l’ambito soggettivo della norma che, quindi resta invariato. Sono, pertanto, interessati da questo regime i soggetti indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 13 del Dpr 600/1973, vale a dire le società in nome collettivo, le società in accomandita semplice e le società ad esse equiparate nonché le persone fisiche che esercitano imprese commerciali.

MODIFICHE AL SUPERBONUS

La maxi agevolazione al 110% non arriverà a fine 2023, come era programmato per i condomìni, ma dovrà rispettare le scadenze di un calendario completamente rinnovato. La regola generale è che lo sconto, per chi effettuerà le spese nel 2023, sarà tagliato al 90 per cento. I condomìni non dovranno rispettare paletti particolari, ma solo considerare l’altro taglio programmato a partire dal 2024, quando si passerà al 70% per poi andare al 65% nel 2025. Le unifamiliari, invece, dovranno rispettare quattro paletti per avere il 90% nel 2023: i lavori dovranno essere stati avviati a partire da gennaio, sarà necessario intervenire sull’abitazione principale, essere proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile, avere un reddito non superiore a 15mila euro in base al nuovo quoziente familiare. Proprio il quoziente familiare rappresenta l’elemento più innovativo della riforma messa in campo sui bonus casa. Avrà una struttura diversa rispetto all’Isee, perché considererà solo i redditi e non i patrimoni. La regola è che vanno sommati i redditi complessivi dei familiari per poi dividerli per un coefficiente costituito dalla somma di più elementi: il contribuente vale 1, se c’è il coniuge si aggiunge +1 (idem se c’è un convivente o un soggetto unito civilmente), se c’è un familiare a carico si aggiunge +0,5 (che diventa +1 se i familiari sono due e +2 se i familiari a carico sono tre o più). Quindi, la somma dei redditi di una coppia con un figlio a carico può arrivare fino a 37.500 euro, che diviso per 2,5 corrisponde appunto al tetto di 15mila euro. Importante ricordare che andranno considerati i redditi conseguiti «nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa». In sostanza, per il 2023, i redditi 2022. Qualche contribuente, però, si porterà dietro quel che resta del 110 per cento. Per le unifamiliari sarà possibile avere il 110% fino a marzo per tutti quegli interventi per i quali al 30 settembre sia stato eseguito almeno il 30% dei lavori. Quanto ai condomìni, il 110% nel 2023 si salva in due casi: delibera approvata entro il 18 novembre con Cilas presentata entro il 31 dicembre o delibera approvata tra il 19 e il 24 novembre con Cilas presentata entro il 25 novembre.

Cessioni dei crediti d’imposta: possibile una cessione in più

Per tutti i bonus casa viene introdotta la possibilità di fare una cessione in più a soggetti “vigilati” (banche, assicurazioni, eccetera), portando il totale delle cessioni a cinque. Per i soli crediti da superbonus “incagliati”, le imprese potranno chiedere prestiti garantiti da Sace per far fronte alla crisi di liquidità. Andrà attuata nel 2023 anche la possibilità – prevista dal Dl Aiuti quater – di compensare in 10 rate annuali (anziché 4 o 5) i crediti derivanti dal superbonus la cui cessione è stata comunicata alle Entrate entro il 31 ottobre scorso.

TETTO AL CONTANTE

Passa da 2mila a 5mila euro la soglia a partire dalla quale è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, eseguito tra soggetti diversi (persone fisiche o giuridiche).

AFFRANCAMENTO QUOTE E TERRENI

Per i soggetti che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d’impresa (persone fisiche, società semplici, enti non commerciali, eccetera) la possibilità di affrancarne il valore al 1° gennaio 2023 diventa più onerosa rispetto alle pregresse opportunità concesse dal legislatore. Va, comunque registrata l’estensione della facoltà alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, finora escluse dalla disciplina. I commi da 107 a 109 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022) ridisegnano questa opzione, da ultimo concessa (per i beni posseduti al 1° gennaio 2022) dall’articolo 29 del Dl 17/2022, con scadenza al 15 novembre scorso. Oltre ad aggiornare la data in cui deve sussistere il possesso dei beni al 1° gennaio di quest’anno, e a prevedere che il versamento della prima (o unica) rata di imposta sostitutiva avvenga entro il 15 novembre prossimo (termine ampliato rispetto al 30 giugno previsto dal testo del Ddl della manovra trasmesso in Parlamento per l’approvazione), la legge di Bilancio opera due scelte precise: 1 da un lato incrementa l’aliquota di imposta sostitutiva dal 14% al 16% del valore affrancato, con il risultato che sarà più frequente che si verifichi la convenienza a mantenere il regime di tassazione ordinariamente applicabile; 2 dall’altro amplia il perimetro dei beni affrancabili, includendovi per la prima volta anche i titoli negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

DEFINIZIONE AGEVOLATA ATTI DI ACCERTAMENTO

La legge di Bilancio 2023 consente la definizione agevolata degli atti di accertamento, tanto con l’adesione che con l’acquiescenza agevolata. Il vantaggio, nel primo caso, è rappresentato dalla riduzione della sanzione a 1/18 del minimo, mentre nel secondo caso la riduzione è a 1/18 dell’importo irrogato. Il versamento si effettua in 20 rate trimestrali, a partire dal 31 marzo prossimo. Per beneficiare dell’agevolazione, con riferimento agli atti già notificati, occorre che gli stessi siano non impugnati e ancora impugnabili al 1°gennaio scorso. La definizione si perfeziona pagando la prima o unica rata entro 20 giorni dalla sottoscrizione, per gli accertamenti con adesione, oppure entro il termine per la proposizione del ricorso, per l’acquiescenza. È infine prevista l’adozione di misure attuative da parte dell’agenzia delle Entrate.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

In deroga al ravvedimento operoso “standard”, pagando le sanzioni pari a 1/18 del minimo edittale si potranno definire anche le violazioni tributarie relative alle dichiarazioni riguardanti i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e pregressi (tranne che nei casi di dichiarazione omessa). La regolarizzazione potrà avvenire dilazionando gli importi fino a 8 rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima (fissata al 31 marzo 2023) sono dovuti gli interessi del 2 percento.

DEFINIZIONE AGEVOLATA AVVISI BONARI

Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato (avvisi bonari), delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023, o i cui avvisi sono stati recapitati dopo tale data: le somme possono essere definite pagando imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, oltre alle sanzioni nella misura ridotta del 3%. Prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono ancora in corso al 1° gennaio 2023: pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, e sanzioni al 3.

ROTTAMAZIONE QUARTER CARTELLE ESATTORIALI

Rottamazione quater senza aggio e interessi, nemmeno quelli di ritardata iscrizione a ruolo, per tutti gli affidamenti fino al 30 giugno 2022. In caso di decadenza dalla definizione, inoltre, non è più previsto il divieto di dilazionare il debito residuo. Lo stralcio totale delle cartelle fino a 1.000 euro, inoltre, riguarda solo le entrate delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali. Per gli altri enti creditori, resta sempre dovuta la sorte capitale, salvo diversa deliberazione. La rottamazione quater della legge di bilancio 2023 (legge 197/2022) comprende tutte le partite trasmesse all’agente della riscossione fino al 30 giugno 2022. Vi potranno aderire anche i soggetti decaduti dalle precedenti edizioni della rottamazione che avranno così una seconda chance a condizioni più vantaggiose. Con l’attuale sanatoria, infatti, sono azzerati non solo sanzioni e interessi di mora ma anche l’aggio e gli interessi affidati all’agente della riscossione. Restano dunque dovuti la sorte capitale, il costo di notifica della cartella e le spese per procedure esecutive. Le uniche entrate escluse sono le risorse Ue e l’Iva all’importazione, il recupero degli aiuti di Stato illegittimi, le somme derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti e le sanzioni comminate da autorità penale. Diversamente dalla rottamazione ter, sono invece incluse le sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e contributive (ad esempio, sanzione per ritardato deposito del bilancio d’esercizio). In tal caso, come pure per le multe stradali, l’annullamento è limitato agli interessi e alle maggiorazioni di legge. La domanda si trasmette solo in via telematica entro il 30 aprile. Entro il 30 giugno, agenzia delle Entrate Riscossione (Ader) comunica la liquidazione delle somme dovute. La rateazione massima coincide con quella prevista per la rottamazione ter, con la prima e la seconda rata, ciascuna pari al 10%, in scadenza a luglio e novembre 2023. Le altre 16 rate scadono dal 2024 al 2027 nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre. Si decade con il mancato o ritardato pagamento di una sola delle rate previste, ferma restando la tolleranza di cinque giorni di ritardo. In caso di decadenza, peraltro, non è più disposto il divieto di dilazione del debito residuo. La manovra di bilancio prevede inoltre lo stralcio totale delle partite non superiori a 1.000 euro, affidate fino al 31 dicembre 2015. Questa volta però l’azzeramento riguarda solo le entrate dello Stato, delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali. Per gli altri enti (ad esempio, comuni e enti previdenziali privati), l’annullamento in automatico non riguarda la sorte capitale. Con riferimento alle sanzioni amministrative, sono annullati solo interessi e maggiorazioni. È previsto che l’ente, con delibera da pubblicare entro la fine di gennaio, possa disapplicare anche questo stralcio limitato. Va però segnalato che, in tale ipotesi, resta ferma la facoltà del debitore di vanificare gli effetti della delibera aderendo alla rottamazione quater.

DEFINIZIONE LITI FISCALI PENDENTI

La definizione delle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023, riguarda anche i giudizi in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui sono parte l’agenzia delle Entrate e l’agenzia delle Dogane. In via generale viene previsto il pagamento del 100% delle imposte pretese con l’atto impugnato. Ci sono una serie di deroghe (tutte da verificare al 1°gennaio 2023) che riducono l’importo per la definizione: 90% delle imposte se il ricorso è iscritto nel primo grado; 40% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di primo grado favorevole al contribuente; 15% delle imposte, se è stata depositata una sentenza di secondo grado favorevole al contribuente; 5% per le controversie pendenti innanzi in Cassazione per le quali l’Ufficio è soccombente in tutti i precedenti gradi. In caso di soccombenza parziale, è dovuta l’imposta totale sulla parte sfavorevole al contribuente e la corrispondente percentuale sulla parte favorevole. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo sono definibili con il pagamento del 15% se al 1° gennaio 2023 è stata depositata una sentenza favorevole al contribuente e con il 40% in tutte le altre ipotesi. Per i tributi locali ciascun ente potrà autonomamente valutare se consentire o meno la definizione. Gli atti impugnati Come già segnalato, la norma fa riferimento all’ampia casistica delle controversie in cui è parte l’agenzia delle Entrate o delle Dogane, diversamente, la relazione illustrativa (e le schede di lettura) specificano che la definizione riguarda «atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione)». Sembrerebbero esclusi gli atti di mera riscossione per i quali è stata chiamata in causa anche l’agenzia fiscale.

DETRAZIONE ACQUISTO CASE GREEN

Iva sostanzialmente dimezzata per la persona fisica che acquista nel 2023 un’abitazione di classe energetica A o B costruita da un’impresa o da un fondo immobiliare: infatti, un importo pari alla metà di quanto sborsato a titolo di Iva (indifferentemente al 22, al 10 o al 4%) potrà essere portato in detrazione dall’Irpef in dieci annualità, a partire dall’Irpef dovuta nell’anno in cui si effettua l’acquisto e nei nove anni successivi. È quanto stabilito dall’articolo 1, comma 76, della legge di Bilancio 2023 (legge 197/2022). La norma parla di «unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B». Pertanto non importa che si tratti di un’acquirente che compra la «prima casa» e neppure che si tratti di abitazioni usualmente escluse dalle agevolazioni fiscali, come quelle accatastate nelle categorie «di lusso» (A/1, A/8 e A/9). L’unico elemento rilevante è la classe energetica. Dato che il regime delle pertinenze segue, per legge, il regime del bene principale, l’agevolazione dovrebbe evidentemente riguardare anche l’Iva pagata per l’acquisto, unitamente all’abitazione, di ogni tipo di pertinenza, senza limiti di numero (quindi, ad esempio, un’abitazione con due cantine e due autorimesse).

RINEGOZIAZIONE MUTUI

Nella nuova legge di Bilancio (numero 197 pubblicata in gazzetta ufficiale il 29 dicembre del 2022) c’è un chiaro riferimento al tema mutui con tanto di obbligo da parte delle banche a rinegoziare il contratto a tasso fisso in favore dei clienti che stanno rimborsando un tasso variabile e che vogliano bloccare la rata per evitare cigni neri. Si potrà concordare anche un allungamento del piano di massimo 5 anni a patto che la durata residua del muto non superi i 25 anni. Non tutti però potranno far scattare l’opzione. Ci sono tre requisiti da rispettare: il primo riguarda l’importo del mutuo (deve essere inferiore ai 200mila euro); il secondo fa riferimento alle condizioni economiche (il reddito Isee non deve essere superiore ai 35mila euro). Terzo: non devono risultare ritardi nei pagamenti delle rate precedenti. Il vantaggio, per chi rientra in questi parametri, è quello di poter mantenere il vecchio spread (la componente del tasso decisa dalla banca) ma di sostituire il ballerino indice interbancario Euribor (che salirà nei prossimi mesi inevitabilmente a ruota dei rialzi dei tassi che saranno apportati dalla Bce) con un indice Eurirs congelato a ridosso della firma delle rinegoziazione.

AUMENTO ASSEGNO UNICO PER FIGLI MINORI

La legge di Bilancio 2023, ai commi 357-358 dell’articolo 1, interviene sull’assegno unico universale – beneficio erogato dall’Inps dal 1° marzo 2022 – incrementando l’importo per i figli più piccoli e stabilizzando alcune maggiorazioni in favore di famiglie con figli disabili. In particolare, con decorrenza dal 1° gennaio 2023: per ciascun figlio di età inferiore a un anno, la quota variabile modulare, rivalutata dell’indice del costo della vita, è incrementata del 50% (l’importo ordinario oscilla tra un massimo di 175 euro, con Isee fino a 15mila euro, e un minimo di 50 euro con Isee pari o superiore a 40mila euro oppure assente); l’incremento del 50% viene riconosciuto anche per ogni figlio di età compresa tra uno e tre anni per i nuclei con tre o più figli e Isee fino a 40mila euro; la maggiorazione mensile per i nuclei familiari con quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo, è incrementata del 50%; Diventano permanenti: l’importo di 175 euro mensili per ciascun figlio a carico con disabilità, senza limiti di età; le maggiorazioni, per ciascun figlio disabile di età compresa fra 18 e 21 anni, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media; nel caso di nuclei con almeno un figlio a carico con disabilità, l’incremento di 120 euro al mese degli importi della maggiorazione prevista per i nuclei familiari con Isee non superiore a 25mila euro e percezione nel 2021 degli assegni nucleo familiare. Conseguentemente sono state eliminate le maggiorazioni precedentemente previste dal 2023 per ciascun figlio con disabilità.

LAVORO OCCASIONALE

Le novità in tema di lavoro occasionale interessano, a regime, il generale ricorso alla forma contrattuale. Limitatamente al comparto agricolo si introduce un regime sperimentale per le attività stagionali. Il comma 14 dell’articolo 54-bis del Dl 50/2017, aggiornato dal comma 342 della legge di Bilancio 2023, istituisce, infatti, un divieto assoluto del lavoro occasionale in agricoltura. È il comma 343 ne consente il ricorso per il solo biennio 2023-2024, ma con una disciplina speciale prevista dai commi 344-354 e differente da quella di cui al Dl 50/2017. La disciplina generale di cui all’articolo 54-bis del Dl 50/2017 è stata applicabile sino al 31 dicembre scorso entro precisi limiti, di settore e quantitativi, che ne impedissero un uso distorto ed elusivo. L’articolo 1, comma 342, della legge 197/2022 “ammorbidisce” alcuni di quei limiti senza stravolgere il previgente impianto normativo che sorregge il contratto di prestazione occasionale e il libretto di famiglia, né l’iter procedurale informatico da perseguire attraverso la piattaforma Inps anche per i pagamenti. Dal 1° gennaio, l’utilizzatore potrà erogare compensi annui entro il limite di 10mila euro per la totalità dei prestatori, raddoppiato, pertanto, rispetto alla soglia di 5mila vigente sino al 2022. Nessuna modifica, invece, al limite di 5mila euro di compensi che ogni prestatore può percepire dalla totalità degli utilizzatori e di 2.500 euro dal singolo utilizzatore. La norma del 2017 viene incrementata del comma 1-bis al fine di precisare che è possibile ricorrere alle prestazioni occasionali anche nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili (codice Ateco 93291).

SMART WORKING

In corrispondenza dell’entrata a pieno regime delle nuove regole in materia di lavoro agile, la legge di bilancio 2023 proroga al 31 marzo prossimo il diritto allo smart working dei lavoratori fragili. Non viene prorogato, e viene quindi meno nel 2023 il diritto allo smart working per i genitori di under 14. Lo prevede il comma 306 dell’articolo 1 della legge 197/2022, che riconosce ai lavoratori fragili individuati ai sensi del dm Salute del 4 febbraio 2022 il diritto a svolgere la prestazione con modalità di lavoro agile fino al 31 marzo 2023. Beneficiari della disposizione non sono più i lavoratori fragili di cui al comma 2 dell’articolo 26 del Dl 18/2020 (disabili gravi ex articolo della legge 104/1992, o quelli certificati dal medico legale come a rischio da immunodepressione o a seguito di patologie oncologiche o delle relative terapie salvavita) ma solo quelli affetti da una delle «patologie con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità» elencate dal Dm Salute del 4 febbraio 2022, e debitamente comprovate da una certificazione rilasciata dal medico del Servizio sanitario nazionale.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI

Tra le misure in materia di lavoro contenute nella legge 197/2022 (Bilancio 2023), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 303 del 29 dicembre e in vigore dal 1° gennaio, sono presenti un paio di agevolazioni, già operanti nel nostro sistema e scadute nel 2022, che l’Esecutivo ha deciso di prorogare. Si tratta di assunzioni/stabilizzazioni di giovani che hanno meno di 36 anni e di donne in particolari situazioni anagrafiche e occupazionali. Riguardo ai giovani under 36, è previsto un esonero contributivo, nella misura del 100% dei contributi a carico del datore (premio Inail escluso) e con un tetto di 8mila euro annui. La durata dell’esonero è di 36 mesi, elevati a 48 in alcune regioni del Meridione. Possono accedervi tutti i datori di lavoro privati, escluse le imprese del settore finanziario che, nel corso del 2023 (dal 1° gennaio al 31 dicembre), assumono a tempo indeterminato giovani i quali non abbiano compiuto il 36° anno di età (35 anni e 364 giorni). L’incentivo è concesso anche in caso di trasformazioni dei contratti a termine riferiti ai medesimi soggetti. Sono esclusi dalla facilitazione le assunzioni di dirigenti nonché di lavoratori intermittenti e di domestici. La limitazione Va subito rilevato che l’incentivo presenta una limitazione molto rilevante. Infatti, a seguito di una serie di rimandi legislativi, l’esonero previsto può essere riconosciuto solo se la persona che si assume non sia mai stata occupata con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel corso della sua vita, presso il medesimo o qualsiasi altro datore di lavoro.

ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

L’agevolazione contributiva introdotta dalla legge 197/2022 si concretizza in una riduzione contributiva, per una durata massima di 12 mesi, che riguarda assunzioni/stabilizzazioni di percettori di reddito di cittadinanza eseguite dal 1° gennaio al 31 dicembre. L’incentivo, che abbatte interamente gli oneri previdenziali a carico del datore di lavoro, a eccezione del premio Inail, può essere applicato entro il tetto di 8mila euro annui.

PREMIO PRODUTTIVITA’

Il comma 63 della nuova legge di Bilancio riduce del 50% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività erogati nel 2023, portando così al 5% la già ridotta imposizione prevista, fino all’importo di 3mila euro, sui premi di risultato. La norma su cui interviene la legge 197/2022 è in vigore dal 2016 e consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e locali (cosiddetta detassazione) fino a un importo di premio in denaro pari a 3mila euro erogato a dipendenti del settore privato con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a 80mila euro.

CUNEO FISCALE DIPENDENTI

Stipendio netto più alto grazie a una riduzione contributiva che non incide sulla futura prestazione pensionistica. Un lavoratore con una retribuzione imponibile mensile di 1.650 euro può avere un netto maggiore di circa 32 euro; per una retribuzione mensile di 2.500 euro l’incremento del netto è poco più di 27 euro. Per ridurre il peso del cuneo fiscale, senza penalizzare la posizione contributiva dei dipendenti, la legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 281, prevede in via eccezionale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 un esonero dei contributi Ivs posti a carico del lavoratore. Tale esonero è pari al 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 3% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Oltre i 2.692 euro di imponibile contributivo mensile l’esonero, invece, non spetta.

PENSIONI QUOTA 103

Per il 2023 sarà possibile accedere alla pensione anticipata flessibile con 62 anni di età e 41 anni di contribuzione. La legge di bilancio 197/2022 introduce infatti la “pensione quota 103”, con tali requisiti che dovranno essere perfezionati entro la fine dell’anno. È prevista una finestra mobile di tre mesi per il settore privato e di sei mesi per il pubblico. In sede di prima applicazione, le pensioni “private” non potranno avere decorrenza precedente al 1° aprile 2023, quelle “pubbliche” al 1° agosto 2023. L’apertura della finestra nel 2024 non preclude l’accesso alla pensione. La norma precisa che il diritto conseguito entro il 2023 potrà essere esercitato anche negli anni successivi, così come era già accaduto per “quota 100” e “quota 102”.

OPZIONE DONNA

Nel 2023 cambiano radicalmente le regole di accesso a opzione donna rispetto a quelle del 2022. La legge 197/2022, infatti, ha modificato il requisito anagrafico e ha introdotto ulteriori requisiti soggettivi. Per quanto riguarda il primo aspetto, con le nuove disposizioni possono accedere a opzione donna le lavoratrici che hanno maturato, entro il 2022, almeno 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età (non c’è più differenza tra dipendenti e autonome).

ALTRE DISPOSIZIONE IN PILLOLE (Fonte Sole 24 Ore)

Nuovo codice degli appalti pronto al debutto

Diventa operativo il nuovo Codice dei contratti pubblici, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l’abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) e l’applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Bonus mobili a 8mila euro per le spese del 2023

Dal 1° gennaio il limite di spesa massima su cui calcolare la detrazione del 50% per mobili e grandi elettrodomestici passa da 10mila a 8mila euro (senza questo intervento, sarebbe scesa a 5mila euro). Confermata la riduzione a 5mila euro nel 2024.

Rinviata la dichiarazione Imu al 30 giugno 2023

Passa dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2023 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all’anno d’imposta 2021 da parte degli enti non commerciali (pubblici o privati).

Esenti da Imu gli immobili occupati abusivamente

Non sono tenuti a pagare l’Imu i proprietari di immobili occupati abusivamente che abbiano presentato regolare denuncia.

Confermate le agevolazioni per le case agli under 36

Prorogate fino al 31 dicembre 2023 le agevolazioni sulle imposte indirette per l’acquisto della prima casa da parte di giovani under 36 con Isee non superiore a 40mila euro. Prorogata invece solo fino al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa che consente di ottenere la copertura dell’80% (anziché del 50% “ordinario”).

Lavori anti-barriere architettoniche più semplici

Debutta la possibilità di approvare in condominio i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche con maggioranza semplice (metà più uno degli intervenuti e 1/3 valore). Prorogata al 31 dicembre 2025 la detrazione del 75% su questi lavori.

Lavori agevolati oltre i 516mila euro solo con attestazione Soa

Tutti i lavori legati ai bonus edilizi superbonus, sisma bonus e fotovoltaico di importo superiore a 516mila euro devono essere eseguiti da imprese con attestazione Soa (fino al 30 giugno è sufficiente un contratto per l’ottenimento della attestazione, di solito richiesta solo in ambito pubblico; dal 1° luglio occorre l’attestazione vera e propria).

18App sostituita da due nuove Carte

Ultimo anno di vita per 18App, che dal 2024, viene sostituita dalla “Carta della cultura Giovani” e dalla “Carta del merito” con un tetto di 190 milioni di euro, utilizzabili per l’acquisto di prodotti culturali fino a 500 euro. Il primo bonus è destinato a diciottenni appartenenti a nuclei familiari con Isee inferiore a 35mila euro. Il secondo, cumulabile al primo, è destinato ai diplomati con almeno 100/100.

Congedo parentale incrementato all’80%

Previsto l’incremento dal 30 all’80% dell’indennità per congedo parentale alternativamente tra i genitori nel limite massimo di un mese da usufruire entro il sesto anno di vita del figlio con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.

Tassazione delle criptovalute

Tassazione (26%) delle operazioni su cripto-attività per le plusvalenze superiori a 2.000 euro nel periodo d’imposta. Possibilità di detenere le criptoattività per il tramite di intermediari residenti in Italia optando per i regimi del risparmio amministrato o gestito.

Regolarizzazione delle criptoattività

Voluntary disclosure delle cripto-attività detenute entro il 31/12/2021 relativamente alle violazioni sostanziali/reddituali e dichiarative/monitoraggio fiscale.

Versamento del bollo sulle fatture elettroniche

Per le fatture emesse dal 2023 il pagamento del bollo può essere effettuato senza interessi e sanzioni per il primo trimestre nei termini di versamento del secondo, se l’ammontare da versare per il primo è inferiore a 5mila euro. Per il primo e secondo trimestre, nei termini per il versamento del terzo, se l’ammontare da versare per i primi due è totalmente inferiore a 5mila euro.

Stretta sulla deducibilità dei costi black-list

La deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni con imprese o professionisti residenti o localizzati in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali (black-list) è ammessa nei limiti del loro valore normale, purché tali operazioni abbiano avuto concreta esecuzione. La deducibilità nei limiti del valore normale non si applica se le operazioni rispondono a un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione (condizioni che devono essere provate dalle imprese residenti in Italia).

Credito d’imposta per i registratori telematici

Ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è concesso un credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (nei limiti del plafond di 80 milioni). L’utilizzo del credito in compensazione è consentito dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Modifiche al reddito di cittadinanza

Nel 2023 il rdc è riconosciuto per un massimo di 7 mensilità. In caso siano presenti nel nucleo familiare persone con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant’anni di età il rdc continuerà ad essere erogato per massimo 18 mensilità. Obbligo di frequentare corso di formazione e/o riqualificazione professionale per 6 mesi e di accettare la prima offerta di lavoro, pena la decadenza dal beneficio per l’intero nucleo familiare. Per i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione, l’erogazione del rdc è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione. Nel caso di stipula di un contratto di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico fino a 3mila euro lordi.

Proroga del bonus psicologo

Nel 2023 lo stanziamento complessivo scende da 10 a 5 milioni, per poi risalire a 8 milioni dal 2024. Il contributo massimo è di 1.500 euro a persona.

Onlus ammesse anche nel 2023 al cinque per mille

Le Onlus potranno entrare negli elenchi del 5 per mille dell’Irpef 2023, nella prima sezione, anche se non ancora iscritte al Registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts). È prorogata al 2024 la decorrenza delle disposizioni che limitano ai soli enti del Terzo settore (Ets) l’accesso al 5 per mille. Non rileva invece la qualifica di legislazione speciale per quanto riguarda l’iscrizione nelle altre sezioni del 5 per mille. Pertanto una Onlus di ricerca scientifica o di ricerca sanitaria potrà iscriversi indipendentemente dalla qualifica.

Contributo al settore dell’autotrasporto contro il caro carburante

200 milioni di euro nel 2023 per un contributo contro il caro carburante alle imprese di autotrasporto che utilizzano veicoli di categoria euro 5.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Corrado Torri

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl resta a disposizione per chiarimenti, previo appuntamento.