Contabilità Professionisti

Lo studio gestisce la contabilità per i professionisti seguendo passo passo la dinamica dell’attività stessa.
Il regime di contabilità semplificata costituisce il regime naturale dei professionisti, indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti (non rilevano i limiti di ricavi previsti per le imprese (art.3, 2^ c. dpr 695/96). Quindi, esso si intende adottato se il professionista non ha optato per il regime di contabilità ordinaria.

I registri da tenere in regime di contabilità semplificata sono:

  • registri Iva delle fatture emesse;
  • registro Iva degli acquisti;
  • registro dei beni ammortizzabili (può non essere tenuto a condizione che le annotazioni di cui all’art.16 dpr 600/73 siano effettuate nei registri Iva (artt.13 e 14, 1^ e 2^ c., Dpr 435/01);
  • libri e registri previsti dalla normativa sul lavoro.

Secondo l’art.3, 1^ c., dpr 695/96 e C.M. n.45/E del 19/02/97, nei registri Iva occorre annotare:

  • le operazioni rilevanti ai fini Iva;
  • i componenti non rilevanti ai fini Iva, per la determinazione del reddito professionale, in apposite sezioni dei medesimi registri.

Si evidenzia che il professionista, in contabilità semplificata, può scegliere:

  • se tenere un unico registro ai fini delle imposte dirette, in cui annotare sia gli incassi sia i pagamenti, e a cui aggiungere i registri obbligatori ai fini dell’Iva,
oppure
  • tenere il registro per gli incassi e i pagamenti, di cui all’art.19 del Dpr 600/73, con facoltà di annotarvi anche i dati previsti dalla normativa Iva, con il vantaggio di non tenere, in quest’ultimo caso, i relativi registri.

Il registro incassi e pagamenti può essere sostituito dai registri tenuti ai fini Iva; in questo caso essi, che diverrebbero rilevanti anche ai fini delle imposte dirette, devono contenere anche separate annotazioni degli incassi dei compensi, dei pagamenti e delle altre operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. È sempre necessario, secondo il principio di cassa, evidenziare gli incassi o i pagamenti non avvenuti nell’anno di registrazione della relativa operazione, ai sensi dell’art.3, comma 1, del regolamento approvato dal Consiglio dei ministri il 28/11/96.
Gli incassi o pagamenti devono invece essere singolarmente annotati nel diverso periodo d’imposta in cui sono ricevuti o effettuati.

Lo studio gestisce l’elaborazione di tutti i dati per i professionisti seguendo ed assistendo il cliente nel recupero di tutta la documentazione e nell’espletamento di tutti gli adempimenti legati alla elaborazione della contabilità. Inoltre comunica al cliente tutte le scadenze fiscali relative e procede alla fissazione programmata delle verifiche di bilancio ai fini di una corretta pianificazione fiscale.