Circolare ultime novità fiscali

Circolare novità fiscali


DECRETO AIUTI

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 164 del 15 luglio 2022, la legge 91 del 15 luglio, di conversione del decreto Aiuti, Dl 50 del 17 maggio , entrata in vigore il 16 luglio 2022. Di seguito si riportano per principali norme e modifiche di natura fiscale in ordine cronologico di articolo.

Articolo 1-ter – Azzeramento oneri generali settore elettrico per il terzo trimestre 2022

Viene previsto che per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore elettrico, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate:

– alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

Sempre per il terzo trimestre 2022 l’Arera provvede ad annullare le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Articolo 1-quater – Riduzione dell’Iva e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre 2022

Le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022, sono assoggettate a Iva con aliquota del 5 per cento. Se le somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota Iva del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai predetti mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Articolo 2, comma 1 – Incremento crediti d’imposta per acquisto di gas naturale per imprese non gasivore

Viene stabilito che, con riferimento al credito d’imposta di cui all’articolo 4 del Dl 21/2022 riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’articolo 5 del Dl 17/2022, la percentuale del credito d’imposta stesso passa dal 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di tale gas, al 25 per cento. Si ricorda che l’agevolazione riguarda l’acquisto del gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Per accedere a tale credito d’imposta è necessario che

– il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME),

– abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.

Articolo 14, comma 1 lettera b) – Modifiche in tema di cessione dei crediti derivati da interventi edili agevolati

Attraverso modifiche alle lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 121 del Dl 34/2022, che dispone in merito alla facoltà concessa ai titolari di detrazioni derivanti da interventi edili agevolati, tra cui il Superbonus, e individuati dal secondo comma dello stesso articolo 121, di optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene stabilito che alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’apposito albo è sempre consentita la cessione dei predetti crediti d’imposta a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al Dlgs 206/2005.

Per le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario la cessione a “correntisti”, nei termini sopra individuati, diventa libera nel senso che non è necessario esaurire le due cessioni obbligatorie e può essere effettuata a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come stabilito in sede di conversione in legge del decreto in commento.

Con riferimento alle disposizioni di cui sopra, la legge di conversione stabilisce che esse si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione qui in commento (l’entrata in vigore è il 16 luglio 2022), restando fermo, però, il limite massimo di cessioni stabilite dall’articolo 121 del Dl 34/2020

Articolo 14, comma 1 lettera a) – Modifiche al superbonus

Attraverso la sostituzione del secondo periodo del comma 8-bis, dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 , viene stabilito, in tema di “Superbonus” del 110 per cento, che per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Prima dell’intervento normativo in commento, tale data era fissata al 30 giugno 2022.

Non solo. Viene anche ora disposto che per determinare il raggiungimento del 30 per cento dell’intervento complessivo possono (e, quindi, non “devono”) essere compresi anche i lavori non agevolati al 110 per cento.

Articolo 21 – Maggiorazione credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Viene disposto che per gli investimenti in beni immateriali, così detti 4.0, di cui all’allegato B alla legge n. 232 del 2016 , effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022

-Risulti accettato dal fornitore il relativo ordine e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisto del bene, il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 20 per cento dal comma 1058, dell’articolo 1, della legge n. 178 del 2020 , è elevato al 50 per cento.

Articolo 22 – Credito imposta formazione 4.0

Viene disposto che le aliquote del credito d’imposta del 50 per cento e del 40 per cento, di cui al comma 211, dell’articolo 1, della legge n. 160 del 2019 , riconosciuto, rispettivamente, alle piccole imprese e alle medie imprese, sulle spese di formazione del personale dipendente e finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, sono aumentate

-Al 70 per cento per le piccole imprese e

-Al 50 per cento per le medie imprese,

a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con apposito decreto e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle predette competenze siano certificati tramite modalità stabilite sempre con il decreto di cui sopra.

Per i progetti di formazione avviati dopo il 18 maggio 2022 che non soddisfano le condizioni di cui sopra, le misure del credito d’imposta sono così rideterminate rispetto a quelle del 50 per cento e del 40 per cento, sempre di cui al comma 211, dell’articolo 1, della legge n. 160 del 2019:

-40 per cento per le piccole imprese e

-35 per cento per le medie imprese.

DECRETO SEMPLIFICAZIONI

La normativa È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 143 del 21 giugno 2022 il Dl 73 del 21 giugno 2022, entrato in vigore il 22 giugno 2022, e cosiddetto decreto Semplificazioni
LIPE Modificando il comma 1 dell’articolo 21-bis del Dl 78/2010, viene stabilito che il termine di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche (Lipe) del secondo trimestre slitta dal 16 settembre al 30 settembre
Modelli Intra Modificando il comma 6-bis del Dl 331/1993, viene stabilito che gli elenchi Intrastat vanno presentati entro il mese successivo al periodo di riferimento anziché entro il giorno 25 del mese successivo
Derivazione rafforzata Modificando il primo comma dell’articolo 83 del Dpr 917/1986, viene stabilito che il principio di derivazione rafforzata che prevede, sostanzialmente, che valgono fiscalmente i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi princìpi contabili, si applica anche alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
Modifiche all’IRAP Viene modificato, in più punti, l’articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, che disciplina l’imposta reginale sulle attività produttive. Una prima modifica, riferita al comma 1, lettera a), del citato articolo 11, riguarda il numero 1), che dispone che nella determinazione della base imponibile IRAP sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, ma, ed ecco la novità, solo se riferite a soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
Esterometro Viene sostituito il comma 3-bis dell’articolo 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015 che ora dispone che i soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione, oltre a quelle per cui è emessa bolletta doganale e a quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, anche quelle di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi che non sono rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto disposto dagli articoli da 7 a 7-octies, del DPR n. 633 del 1972
Dichiarazione IMU Relativamente alla dichiarazione Imu riferita all’anno d’imposta 2021, il termine di presentazione è differito dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022

Esterometro: arrivata la circolare dell’Agenzia

Dal 1° luglio 2022 tutti i soggetti passivi d’imposta tenuti all’obbligo di utilizzo della fattura elettronica devono inviare al SdI anche le fatture o comunque i dati delle operazioni effettuate con soggetti non residenti
Attraverso la circolare n. 26/E del 13 luglio 2022 , formulata in quesiti e risposte, l’Agenzia delle entrate ha forniti chiarimenti in merito a tale adempimento.

E’ bene ricordare che il citato decreto-legge n. 73 del 2022 ha stabilito che i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, con esclusione:

-delle operazioni per cui è emessa bolletta doganale (esclusione già prevista in precedenza),

-delle operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche;

-delle operazioni di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi che non sono rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia, in base a quanto disposto dagli articoli da7 a 7-octies, del DPR n. 633 del 1972 .

Le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 con soggetti non residenti sono, quindi, trasmesse telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio, ma bisogna tenere conto che:

-la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, mentre

-la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Dal punto di vista della “nuova” trasmissione dei dati, l’Agenzia delle entrate attraverso la circolare 26/E chiarisce che la trasmissione dei dati al Sistema di Interscambio riguarda tutte le operazioni con soggetti esteri e, quindi, anche quelle con consumatori finali visto che la ratio dell’adempimento non è più da individuare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi ma, bensì, «nel monitoraggio di tutte quelle (operazioni, ndA) in cui una delle parti è “estera”».

Naturalmente in base a quanto disposto dal già richiamato articolo 12 del decreto-legge n. 73 del 2022, sono oggetto di comunicazione gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente in Italia, solo quando sono di importo superiore ad euro 5.000, comprensivo di eventuale imposta.

Dal 1° luglio 2022 anche forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate verso soggetti esteri o ricevute da soggetti esteri. Per gli enti non commerciali l’obbligo riguarda solo le operazioni realizzate nell’ambito della sfera commerciale dell’ente stesso. Sono esclusi solo i soggetti minimi, forfetari e che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione della legge n. 398 del 1991 (sostanzialmente associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che nel periodo d’imposta precedente (2021) hanno conseguito ricavi ovvero compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 25.000. Per questi soggetti l’obbligo di fatturazione elettronica e, di conseguenza, di invio al SdI dei dati delle operazioni con non residenti (esterometro) viene rinviato al 1° gennaio 2024.

Per le operazioni passive che danno luogo all’integrazione del documento ricevuto, l’Agenzia ritiene che «la coerenza non debba consistere in una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi acquistati». Pertanto, anche per generare il file XML in cui vengono riportati i dati della fattura ricevuta dal soggetto estero e da trasmetter al SdI, il già citato campo 2.2.1.4 <Descrizione> può essere valorizzato riportando:

-la parola “BENI” ovvero la parola “SERVIZI”, rinviando alla descrizione contenuta nel documento ricevuto, ovvero

-le parole “BENI E SERVIZI”, se nella fattura sono riportati sia beni che servizi, rinviando alla descrizione contenuta nel documento di dettaglio ricevuto.

Per quanto riguarda i termini l’Agenzia esemplifica il concetto:

-in presenza di cessioni intracomunitarie, con riferimento alle quali è emessa fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Questo avviene anche qualora la fattura venga emessa in momento diverso. Ad esempio: cessione effettuata il 1° ottobre 2022 e fattura emessa il 31 ottobre 2022;

-per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE, non soggette ad IVA, in base all’articolo 7-ter del DPR n. 633 del 1972 , la trasmissione dei dati è sempre effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;

-in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE, quando non sono soggette ad IVA in base agli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633 del 1972 , i dati sono trasmessi, ordinariamente, entro dodici giorni;

-in presenza di acquisti, come ad esempio di servizi ricevuti da un soggetto extra-UE, in assenza di un documento comprovante l’operazione oppure ove esso non pervenga tempestivamente, la trasmissione dei dati deve avvenire entro il giorno quindici del mese successivo all’effettuazione dell’operazione.

Codici da utilizzare:

Codice documento TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
Codice documento TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
Codice documento TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c.2 D PR 633/72

Specifica ancora l’Agenzia delle entrate, sempre con riferimento ai codici documento di cui sopra, TD17, TD18 e TD19, che non vi l’obbligo di assolvere ai doveri di integrazione o autofatturazione mediante la procedura di trasmissione dei dati tramite file XML ma, naturalmente, il mancato invio dei dati al SdI costituisce violazione.

Per le operazioni con San Marino, il decreto ministeriale del 21 giugno 2021 prevede, tra gli altri, che se la fattura elettronica emessa da operatori economici muniti di numero di identificazione attribuito dalla Repubblica di San Marino, per la cessione di beni spediti o trasportati nel territorio italiano, non indica l’ammontare dell’IVA, l’operatore economico italiano a cui la fattura è stata recapitata tramite SdI deve assolvere l’imposta ai sensi del secondo comma, dell’articolo 17, del DPR n. 633 del 1972 , indicando l’ammontare dell’imposta dovuta. In tale fattispecie l’Agenzia ritiene che il soggetto italiano debba trasmettere un file con tipo documento TD19, compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.

Raccomandazione: le fatture ricevute dall’estero devono subito essere comunicate allo studio per ottemperare alle scadenze di legge.

Chi gestisce la contabilità in proprio dovrà adeguare i sistemi informatici affinchè predispongano le autofatture e provvedano all’invio allo SDI.

Dott. Corrado Torri

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl resta a disposizione per chiarimenti, previo appuntamento.