Legge di bilancio 2026
1 premessa
Sul S.O. n. 42 alla G.U. 30.12.2025 n. 301 è stata pubblicata la L. 30.12.2025 n. 199 (legge di bilancio 2026), in vigore dall’1.1.2026.
2 principali novità in materia fiscale e agevolativa
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia fiscale e di agevolazioni, contenute nella legge di bilancio 2026.
| Aliquote IRPEF – Riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota del secondo scaglione | Viene prevista la riduzione dal 35% al 33% dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile (reddito complessivo al netto degli oneri deducibili), cioè quello superiore a 28.000 euro e fino a 50.000 euro, al fine di operare una riduzione dell’imposizione fiscale nei confronti del c.d. “ceto medio”. |
| Nuova struttura delle aliquote IRPEF | L’articolazione degli scaglioni e delle relative aliquote IRPEF diventa quindi la seguente:
Il risparmio fiscale massimo derivante dall’intervento in esame è quindi pari a 440 euro (22.000 euro, ammontare del secondo scaglione, per il 2% di riduzione dell’aliquota). |
| Decorrenza | La suddetta riduzione si applica a regime, a partire dall’1.1.2026, quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2026. In relazione alle dichiarazioni dei redditi, la novità sarà quindi applicabile per la prima volta nei modelli 730/2027 e REDDITI PF 2027. |
| Detrazioni IRPEF per oneri – Spese sostenute dall’1.1.2026 – Riduzione di 440 euro per i possessori di redditi superiori a 200.000 euro | Per “neutralizzare” il risparmio fiscale massimo derivante dalla riduzione dell’aliquota IRPEF del secondo scaglione di reddito imponibile, dal periodo d’imposta 2026, in capo ai contribuenti con un reddito complessivo superiore a 200.000 euro è prevista una riduzione di 440 euro dell’importo della detrazione d’imposta per determinati oneri detraibili. |
| Oneri oggetto di riduzione | Mediante l’inserimento del co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, viene infatti previsto che, dall’anno 2026 (modello 730/2027 o REDDITI PF 2027), dopo aver tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 15 co. 3-bis e 16-ter del TUIR, la detrazione spettante è diminuita di 440 euro per:
Determinazione del reddito complessivo Ai fini dell’applicazione della riduzione di 440 euro, il reddito complessivo, determinato ai sensi dell’art. 8 del TUIR, deve essere assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. |
| Tasso legale | Scende dal 2% al 1,6% il saggio legale di interesse |
| Interventi di recupero edilizio – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote | In relazione alla detrazione IRPEF spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (c.d. “bonus casa”) ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR, sono prorogate anche per l’anno 2026 le aliquote fissate per l’anno 2025. Aliquota di detrazione “maggiorata” per le spese dal 2025 al 2027 Per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, ai sensi dell’art. 16 co. 1 del DL 63/2013, la detrazione IRPEF per gli interventi volti al recupero edilizio è fissata:
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| Ecobonus e sismabonus – Spese sostenute nell’anno 2026 – Aliquote | Le aliquote della detrazione IRPEF/IRES spettante per gli interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 14 del DL 63/2013 (c.d. “ecobonus”) e di quella spettante per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico, di cui al successivo art. 16 co. 1-bis ss. (c.d. “sismabonus”), sono allineate al “bonus casa” con riguardo alle spese sostenute dall’1.1.2025. L’”ecobonus” e il “sismabonus” (compreso il c.d. “sismabonus acquisti”), in particolare, possono spettare nelle seguenti misure:
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| Bonus mobili – Proroga | Viene prorogata anche per l’anno 2026 la detrazione IRPEF del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (c.d. “bonus mobili”), di cui all’art. 16 co. 2 del DL 63/2013, quando sono realizzati determinati interventi edilizi. L’agevolazione, pertanto, spetta anche in relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026, se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono iniziati dall’1.1.2025. Limite massimo di spesa In relazione alle spese sostenute dall’1.1.2026 al 31.12.2026 il limite massimo di spesa cui applicare la detrazione IRPEF del 50% rimane fissato a 5.000 euro (come per gli anni 2024 e 2025), indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. |
| Immobili nelle zone colpite da eventi sismici – Contributo alla ricostruzione | Per consentire il completamento della ricostruzione delle unità immobiliari private distrutte o danneggiate dagli eventi sismici che si sono verificati dall’1.4.2009 nei territori dei Comuni interessati dai medesimi eventi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, i Commissari straordinari espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione e gli Uffici speciali per la ricostruzione, ciascuno per il territorio di competenza, sono autorizzati a riconoscere un incremento del contributo per la ricostruzione, nei limiti delle risorse disponibili. L’incremento del contributo alla ricostruzione ha il fine di coprire le spese che eccedono il contributo concedibile per la ricostruzione privata per le istanze presentate fino al 31.12.2024, fino a concorrenza del costo degli interventi, che sono rimaste a carico dei beneficiari (committenti) in conseguenza del mancato completamento delle opere interessate dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui all’art. 121 del DL 34/2020 e successive limitazioni ad opera dell’art. 2 del DL 11/2023. |
| Enti del Terzo settore – Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale | L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore. Viene ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono:
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| Detassazione dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili | Sui premi di risultato e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili sono previste le seguenti novità:
Riduzione dell’imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme riconosciute a titolo di partecipazione agli utili, ai sensi dell’art. 1 co. 182 ss. della L. 28.12.2015 n. 208, erogati negli anni 2026 e 2027, viene ridotta dal 5% all’1%. Di conseguenza, viene modificato l’art. 1 co. 385 della L. 30.12.2024 n. 207, prevedendo che la riduzione dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e sulle somme a titolo di partecipazione agli utili trovi applicazione solo per il 2025 e non anche per gli anni 2026 e 2027. Incremento del limite di detassazione L’imposta sostitutiva dell’1% si applica per il 2026 e il 2027 entro il limite di importo complessivo di 5.000 euro. Proroga dell’agevolazione per i dividendi L’agevolazione fiscale contenuta nell’art. 6 co. 1, terzo periodo, della L. 76/2025 si applica anche nel 2026 (l’agevolazione era limitata, inizialmente, al solo anno 2025). L’agevolazione prevede che i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare. |
| Enti del Terzo settore – Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale | L’art. 1-ter del DL 29.3.2024 n. 39 prevede un contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del Terzo settore. Viene ora stabilito che i soggetti beneficiari del contributo sono:
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| Buoni pasto elettronici – Incremento esenzione | Viene incrementata da 8 a 10 euro la soglia di non imponibilità ai fini del reddito di lavoro dipendente dei buoni pasto elettronici. Resta invece ferma a 4 euro la soglia per i buoni pasto cartacei. |
| Contributi versati alle forme pensionistiche complementari – Aumento del limite di deducibilità | Viene modificata la disciplina fiscale delle contribuzioni alle forme pensionistiche complementari, di cui all’art. 8 co. 4 e 6 del DLgs. 252/2005. In particolare, a decorrere dal periodo d’imposta 2026, è previsto:
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| Regime dei neo-residenti – Aumento dell’imposta sostitutiva | Viene ulteriormente aumentata la misura dell’imposta sostitutiva prevista per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e optano per il regime dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR. L’importo dell’imposta forfetaria generalmente prevista viene infatti aumentato da 200.000 a 300.000 euro, mentre viene incrementato da 25.000 a 50.000 euro l’importo dell’imposta prevista per i familiari. Decorrenza Le nuove misure si applicano ai soggetti che, dall’1.1.2026, hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza civilistica ai sensi dell’art. 43 c.c. |
| Esenzione dall’IRPEF per i redditi fondiari di CD e IAP – Proroga per il 2026. | Viene prorogata per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF “a scaglioni” stabilita, ai sensi dell’art. 1 co. 44 della L. 232/2016, per i redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Analogamente a quanto già disposto per gli anni 2024 e 2025, anche per l’anno 2026 l’esenzione dall’IRPEF è riconosciuta limitatamente ad alcuni scaglioni reddituali. In particolare, i redditi dominicali ed agrari (considerati congiuntamente) di CD e IAP:
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| Energia fotovoltaica – Esclusione dal regime reddituale forfetario per gli impianti con moduli a terra installati dopo il 31.12.2025 | Con riguardo alla produzione e cessione, da parte di imprese agricole, di energia fotovoltaica eccedente la soglia di “agrarietà” (260.000 kWh anno), vengono esclusi dal regime di determinazione forfetaria dei redditi d’impresa di cui all’art. 1 co. 423 della L. 266/2005, gli impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono completati dopo il 31.12.2025. Pertanto, per le imprese agricole che utilizzano impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione vengono completati dopo il 31.12.2025, la produzione e cessione di energia elettrica e calorica:
Riscontro della data di installazione dell’impianto |
| Nuova aliquota per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni | Viene ulteriormente incrementata l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate), di cui all’art. 5 della L. 448/2001, che passa dal 18% al 21%. Resta invariata al 18%, invece, l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni (agricoli ed edificabili) di cui all’art. 7 della L. 448/2001. Si ricorda che le agevolazioni in argomento sono state messe “a regime” a partire dall’1.1.2025, senza che vi sia necessità di proroghe. Decorrenza L’incremento dell’aliquota dal 18% al 21% avrà efficacia dalle rivalutazioni di partecipazioni riferite all’1.1.2026 e perfezionate entro il 30.11.2026. Valutazione di convenienza della rivalutazione Il regime in argomento deve essere valutato nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione delle partecipazioni. In merito, occorre evidenziare che:
Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente è necessario che l’imposta sostitutiva del 21% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento (non si considera per semplicità il costo della perizia). |
| Criptovalute – Imposizione al 26% dei redditi da stablecoins | Viene previsto un regime speciale per le operazioni che riguardano le c.d. “stablecoins” denominate in euro. Si interviene infatti sulle plusvalenze e gli altri redditi che derivano dal rimborso, dalla cessione a titolo oneroso, dalla permuta e dalla detenzione delle cripto-attività di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, le quali, dall’1.1.2026, sconteranno l’imposta sostitutiva del 33% come previsto dalla legge di bilancio 2025. La novità è rappresentata dall’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%, ai redditi diversi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Ai fini del regime di tassazione agevolato, per token di moneta elettronica denominati in euro si intendono i token il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea. Si stabilisce, infine, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale. |
| Presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi | Si interviene sulla disciplina delle locazioni brevi (di cui all’art. 4 del DL 50/2017), modificando l’art. 1 co. 595 della L. 178/2020, che sancisce la presunzione di imprenditorialità delle locazioni brevi. Locazioni brevi Si ricorda che si definiscono locazioni brevi “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”. Tali contratti possono accedere alla cedolare secca, con aliquota del 26%, con l’eccezione di un immobile destinato alla locazione breve, scelto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, al quale può trovare applicazione l’aliquota del 21%. Presunzione di imprenditorialità A partire dal 2021, è stata introdotta una presunzione di imprenditorialità che esclude l’applicabilità della disciplina delle locazioni brevi in caso di destinazione alla locazione breve, nel periodo d’imposta, di un determinato numero di appartamenti. Dal 2021 al 2025, la soglia di appartamenti compatibile con la locazione breve era di 4 immobili. A partire da 5 appartamenti, scattava la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di IVA, INPS, reddito d’impresa, ecc. A partire dal periodo d’imposta 2026, solo chi loca con contratti di locazione breve al massimo 2 appartamenti potrà applicare la disciplina delle locazioni brevi. Da 3 appartamenti in su scatta la presunzione di imprenditorialità, con tutte le conseguenze in tema di apertura della partita IVA, posizione previdenziale, esclusione della cedolare secca e reddito d’impresa. Rapporto con le aliquote della cedolare secca Non sono state modificate, invece, le aliquote della cedolare secca sulle locazioni brevi. Pertanto, dal periodo d’imposta 2026:
Computo dei tre appartamenti |
| Causa di esclusione dal regime forfetario | Il regime forfetario per imprenditori individuali e lavoratori autonomi non è applicabile se sono percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l’anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Per l’anno 2025, questa soglia era stata incrementata a 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 estende il limite di 35.000 euro anche per il 2026. Pertanto, per utilizzare il regime nel 2026, occorre considerare i redditi percepiti nel 2025; ove il limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non può applicare il regime per il 2026. |
| Iper-ammortamenti | Per i titolari di reddito d’impresa, viene prevista l’introduzione degli iper-ammortamenti, vale a dire la maggiorazione, ai fini delle imposte sui redditi, del costo di acquisizione dei beni agevolabili 4.0 e 5.0 con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Beni agevolabili Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2026 al 30.9.2028 in beni:
Misura della maggiorazione
Modalità di accesso |
| Modifiche alla disciplina dei dividendi e delle plusvalenze | Viene mantenuto il regime di esclusione parziale dei dividendi per i soggetti imprenditori alla condizione che la partecipazione detenuta:
Analoga condizione è prevista per l’esenzione delle plusvalenze su partecipazioni, sempre per i soli soggetti imprenditori.
Inoltre, gli stessi requisiti partecipativi devono essere rispettati dalle società ed enti non residenti affinché possano beneficiare della ritenuta a titolo d’imposta nella misura ridotta dell’1,20% sui dividendi di fonte italiana (in caso contrario, rimane la possibilità di fare valere le ritenute nella misura prevista dalle Convenzioni).
Il nuovo requisito (partecipazione minima del 5%, ovvero con valore fiscale minimo di 500.000 euro) si aggiunge agli ulteriori requisiti per la participation exemption (periodo di possesso della partecipazione, prima iscrizione della stessa tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in uno Stato a fiscalità ordinaria ed esercizio, da parte della partecipata, di imprese commerciali). |
| Frazionamento delle plusvalenze – Eliminazione per le plusvalenze realizzate dal 2026 | Viene modificata in modo significativo la disciplina della rateizzazione delle plusvalenze nell’ambito del reddito di impresa di cui all’art. 86 co. 4 del TUIR. Tassazione delle plusvalenze nel periodo d’imposta di realizzo Viene stabilito che le plusvalenze realizzate sui beni strumentali, patrimoniali e sulle partecipazioni diverse da quelle esenti ai sensi dell’art. 87 del TUIR concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui sono state “realizzate”. Viene quindi meno, per la generalità dei beni, la previgente facoltà di rateizzazione in 5 periodi d’imposta, a condizione che i beni siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 3 anni. Facoltà di frazionamento in un massimo di cinque periodi d’imposta Sempre in base all’art. 86 co. 4 del TUIR riformulato, rimangono invece ferme le regole per le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni di azienda o rami d’azienda, le quali possono essere rateizzate fino ad un massimo di 5 periodi d’imposta, a condizione che l’azienda o il ramo d’azienda sia stato posseduto per un periodo non inferiore a 3 anni. Le previgenti regole rimangono valide anche per le plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per le società sportive professionistiche, le quali, se i diritti sono stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni, concorrono a formare il reddito:
Indicazione nella dichiarazione dei redditi |
| Svalutazione delle obbligazioni e degli altri titoli in serie o di massa | Viene modificata la disciplina della valutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, siano essi iscritti nell’attivo circolante, siano essi iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie (artt. 94 co. 4 del TUIR, 101 co. 2 e 2-bis e 110 co. 1-bis del TUIR). Obbligazioni e titoli iscritti nell’attivo circolante Viene modificato l’art. 94 co. 4 del TUIR, concernente la svalutazione delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa di cui all’art. 85 co. 1 lett. e) del TUIR. In particolare, si stabilisce che, ai fini dell’art. 92 co. 5 del TUIR, il valore minimo è determinato:
Le regole sopra illustrate, come modificate, si applicano ai soggetti OIC. |
| Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice | Viene riproposta la disciplina agevolata delle seguenti operazioni:
Possono rientrare nell’agevolazione le operazioni poste in essere entro il 30.9.2026.
Per la determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva dell’8% è possibile assumere, in luogo del valore normale degli immobili, il loro valore catastale.
Imposte indirette |
| Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale | Vengono riaperti i termini della disciplina agevolativa dell’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale, che consente di fare transitare l’immobile dalla sfera imprenditoriale a quella personale con un’imposizione ridotta. Ambito soggettivo Possono beneficiare delle agevolazioni gli imprenditori che risultano in attività:
Ambito oggettivo
Imposta sostitutiva
Adempimenti
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| Affrancamento straordinario delle riserve | Viene riproposta, per tutti i soggetti che hanno in bilancio riserve in sospensione d’imposta, la possibilità di affrancarle mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Con l’affrancamento, le riserve da un punto di vista fiscale assumono la natura di ordinarie riserve di utili, distribuibili ai soci senza alcun ulteriore onere per la società. Riserve affrancabili Possono essere affrancate – in linea generale – tutte le riserve in sospensione d’imposta, indipendentemente dalla legge in base alla quale sono state costituite. L’affrancamento può essere effettuato in relazione a tutte o solo ad alcune delle riserve in sospensione d’imposta, e può essere integrale o parziale. Le riserve devono essere esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2024, e possono essere affrancate fino all’importo che residua al termine dell’esercizio in corso al 31.12.2025. Imposta sostitutiva L’imposta sostitutiva si applica nella misura del 10% ed è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025. Il versamento deve essere effettuato obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, la prima avente scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e le altre entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative agli esercizi successivi. |
| Limitazioni all’utilizzo delle perdite e delle eccedenze ACE | Le perdite fiscali e le eccedenze ACE sono portate in diminuzione del reddito:
Le limitazioni si applicano anche ai fini della determinazione del reddito dei soggetti partecipanti al consolidato nazionale e mondiale di cui agli artt. 117 ss. del TUIR. |
| Obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP | Viene prevista la rideterminazione degli acconti relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi (si tratta degli anni dal 2026 al 2029, per i soggetti “solari”) al fine di tenere conto delle illustrate modifiche previste in tema di deduzione:
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| Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno | In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno di cui all’art. 16 del DL 124/2023, sono previsti:
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| Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo | In merito al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno riconosciuto per il settore agricolo ai sensi dell’art. 16-bis del DL 124/2023, sono previste:
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| Credito d’imposta 4.0 per il settore agricolo | Viene introdotto un credito d’imposta per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell’acquacoltura che effettuano, dall’1.1.2026 al 28.9.2028, investimenti in beni materiali e immateriali strumentali 4.0. Il credito d’imposta è pari al 40% per gli investimenti fino a un milione di euro, fermo restando il rispetto dei limiti di spesa previsti. |
| Credito d’imposta per investimenti nelle ZLS | Viene prevista la proroga per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS), di cui all’art. 13 co. 1 del DL 60/2024. Al riguardo è prevista la presentazione di apposite comunicazioni, nei termini stabiliti. |
| Credito d’imposta per design e ideazione estetica | Viene prevista la proroga per il 2026 del credito d’imposta per attività di design e ideazione estetica di cui all’art. 1 co. 202 della L. 160/2019. Il credito d’imposta per il 2026:
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| Credito d’imposta per le imprese energivore | Viene previsto il riconoscimento per le imprese energivore di un credito d’imposta che ricalca quello previsto dall’art. 38 del DL 19/2024 per transizione 5.0. |
| Credito d’imposta per investimenti 4.0 – Rifinanziamento | Viene previsto un fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l’anno 2026 al fine di incrementare le dotazioni di misure a favore delle imprese, che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati prima del 31.12.2025, all’incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d’imposta 4.0 di cui all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024. |
| Legge Sabatini – Rifinanziamento | Viene incrementata l’autorizzazione di spesa per la c.d. “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL 69/2013, nella misura di:
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| Rottamazione dei ruoli – Riapertura fino al 31.12.2023 | Viene prevista una nuova rottamazione dei ruoli (c.d. “rottamazione-quinquies”), circoscritta ai carichi consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 31.12.2023 derivanti:
Non vi rientrano i carichi derivanti da accertamento esecutivo, accertamento di valore ai fini dell’imposta di registro, avviso di liquidazione (es. disconoscimento agevolazione prima casa, dichiarazione di successione), avviso di recupero del credito d’imposta e atti di contestazione separata delle sanzioni.
Pagata la prima rata, si estinguono le procedure esecutive in essere, in primo luogo i pignoramenti presso terzi, salvo le somme siano ormai state assegnate.
In caso di pagamento rateale, dall’1.8.2026 si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo. |
| Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni – Eliminazione del limite di 5.000 euro per i professionisti | Gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, devono verificare presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso in relazione a ruoli di ammontare almeno pari a 5.000 euro. In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi. La legge di bilancio 2026 prevede che, per i pagamenti che le Pubbliche amministrazioni devono effettuare a favore di esercenti arti e professioni (es. dottori commercialisti, avvocati, ingegneri e architetti) non c’è più la soglia di 5.000 euro:
Il blocco dei pagamenti si attiva quindi per qualsiasi ruolo, anche non di natura tributaria (può trattarsi, ad esempio, di multe per violazioni del Codice della strada o di contributi previdenziali non pagati, inclusi i contributi dovuti alle Casse professionali).
Decorrenza |
| Divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti – Abbassamento della soglia da 100.000 a 50.000 euro | A regime è previsto un divieto di compensazione per i contribuenti che abbiano debiti iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, anche se derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di recupero del credito d’imposta. La legge di bilancio 2026 abbassa la soglia utile a far scattare il divieto di compensazione da 100.000 a 50.000 euro. Tale divieto non opera se:
La compensazione è vietata anche per l’eccedenza, quindi ad esempio se ci sono ruoli per 70.000 euro e crediti compensabili per 80.000 euro, non si possono nemmeno compensare i 10.000 euro eccedenti, senza prima aver pagato il ruolo. |
| Dati della fatturazione elettronica – Utilizzo ai fini del pignoramento | Si prevede la messa a disposizione dell’Agente della Riscossione, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente. Disposizioni attuative Le modalità di attuazione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. |
| Ritenuta sulle transazioni commerciali tra imprese (dal 2028) | Viene introdotta, a decorrere dal 2028, una nuova ritenuta a titolo di acconto delle imposte sui redditi, da applicare sui corrispettivi derivanti da prestazioni di servizi e da cessioni di beni effettuate nell’esercizio di impresa da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta di acconto dovrà essere operata all’atto del pagamento di fatture concernenti transazioni B2B; in altre parole, la novità non riguarda le operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali, che rimangono escluse dall’applicazione della ritenuta. Soggetti esclusi La ritenuta non si applicherà alle prestazioni di servizi e alle cessioni di beni effettuate dai soggetti che al momento di ricevere il pagamento:
Disposizioni attuative |
| Ritenuta sulle provvigioni delle agenzie di viaggio e turismo (dall’1.3.2026) | È stato eliminato il regime di esonero da ritenuta con riferimento alle provvigioni percepite:
Decorrenza |
| Dichiarazione IVA omessa – Liquidazione automatica | Viene introdotta una liquidazione automatica della dichiarazione IVA omessa, in cui vengono liquidate e richieste le imposte dovute sulla base dei dati emergenti:
Non è prevista la liquidazione dei crediti emergenti dai dati indicati e la liquidazione è prevista solo per l’IVA (non anche per l’omessa dichiarazione dei redditi, IRAP e del sostituto di imposta). |
| Base imponibile IVA per operazioni permutative e dazioni in pagamento |
Viene modificato il criterio di determinazione della base imponibile IVA per le operazioni permutative e le dazioni in pagamento (art. 11 del DPR 633/72). A decorrere dall’1.1.2026, non si deve più fare riferimento al valore normale dei beni e dei servizi, ma all’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni. |
| Contributo sui pacchi extra-UE di modico valore | Viene istituito un contributo da applicarsi alle spedizioni di beni:
Il contributo è pari a 2 euro ed è riscosso dagli Uffici delle Dogane all’atto dell’importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni. |
| Aumento delle aliquote della “Tobin tax” | Vengono raddoppiate le aliquote dell’imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. “Tobin tax”), di cui all’art. 1 co. 491-495 della L. 228/2012. Imposta sulle transazioni finanziarie Si ricorda che l’imposta sulle transazioni finanziarie riguarda tre fattispecie:
L’imposta sui contratti derivati si applica in misura fissa e non è oggetto di modifiche.
Decorrenza |
| Incremento dell’imposta sui premi delle assicurazioni RCA inerenti ai rischi infortunio del conducente e assistenza stradale | Vengono apportate modifiche alla disciplina dell’imposta sui premi delle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli (RCA), in relazione ai rischi di infortunio del conducente e di assistenza stradale. Norma interpretativa per il pregresso Si stabilisce che l’art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 deve essere interpretato nel senso che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta del 12,5% di cui al primo periodo del medesimo co. 1 “le assicurazioni relative al rischio di infortunio del conducente e all’assistenza stradale, nel caso in cui il premio sia indicato in modo separato e distinto rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione di veicoli e natanti”. Tale norma di interpretazione autentica, avente effetto retroattivo, implica l’assoggettamento ad imposta dei premi relativi al rischio infortunio del conducente e assistenza stradale, rispettivamente, nella misura del 2,5% e del 10%, laddove indicati nel contratto assicurativo in maniera separata e distinta rispetto a quello relativo alle assicurazioni obbligatorie della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti. Applicazione dell’aliquota del 12,5% Il suddetto art. 1-bis co. 1 secondo periodo della L. 1216/61 viene però espressamente modificato al fine di esplicitare che tra “le assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione” sono comprese anche quelle “relative al rischio di infortunio del conducente e quelle relative al rischio di assistenza stradale a prescindere dalla distinta indicazione nel contratto assicurativo”. Tale prescrizione produce l’effetto di elevare:
In entrambi i casi, l’aumento si applica anche se il premio relativo ai suddetti rischi è indicato nel contratto in maniera separata e distinta rispetto a quello delle assicurazioni obbligatorie per la responsabilità civile. |
| Contributo al SSN sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti – Acconto |
Viene introdotto un meccanismo di versamento, entro il 16 novembre di ogni anno, di un acconto del contributo del 10,5% sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti (c.d. “contributo SSN”), pari all’85% dell’importo dovuto per l’anno precedente. L’acconto versato in un determinato anno può essere scomputato, a partire dal successivo mese di febbraio, dai versamenti da eseguire nell’annualità successiva. |
| Esenzione dall’imposta di bollo su alcuni contratti di credito |
Viene prevista una fattispecie di esenzione dall’imposta di bollo, altrimenti dovuta nella misura di 16 euro per ogni contratto, sui seguenti contratti di credito:
Decorrenza |
| Modifiche alla comunicazione per l’uso dei contanti con turisti esteri | Viene elevato da 1.000 a 5.000 euro il limite di importo oltre il quale i commercianti al minuto e i soggetti assimilati e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i pagamenti ricevuti in contanti, per le operazioni legate al turismo, da parte di soggetti con residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano. |
| Incremento dell’imposta di soggiorno per il 2026 | Viene estesa all’anno 2026 la facoltà degli enti locali di incrementare l’imposta di soggiorno nella misura di cui all’art. 1 co. 492 della L. 213/2023. Tale facoltà compete a:
Misura dell’incremento
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| Accise sui carburanti | A decorrere dall’1.1.2026, le aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio usato come carburante vengono allineate in misura pari a 672,90 euro per mille litri. Pertanto, l’aliquota dell’accisa sulla benzina è ridotta di 4,05 centesimi di euro per litro e dello stesso importo è aumentata l’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. L’aumento dell’accisa per il gasolio non si applica a quello destinato a determinati usi agevolati (es. lavori agricoli). |
| Accise sulla birra | L’aliquota di accisa sulla birra è rideterminata in:
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| Imposizione fiscale sui tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo | In materia di tabacchi e prodotti succedanei dei prodotti da fumo, si prevede:
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| Rinvio della “plastic tax” e “sugar tax” | È stato disposto l’ulteriore differimento all’1.1.2027 dell’efficacia delle disposizioni relative:
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| Contributi per i libri scolastici e la frequenza di scuole paritarie | Si prevede l’erogazione di contributi per:
Contributi per l’acquisto di libri scolastici
Contributi per la frequenza di scuole paritarie
La misura del contributo è determinata secondo scaglioni inversamente proporzionali al valore ISEE e, comunque, nei limiti della spesa autorizzata, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2026. |
| Cinque per mille dell’IRPEF – Incremento della dotazione finanziaria annua | Dall’anno 2026, la dotazione finanziaria annua del Fondo per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF viene incrementata da 525 milioni di euro a 610 milioni di euro. Ai fini della determinazione delle somme da assegnare ai singoli beneficiari a titolo di 5 per mille dell’IRPEF, dal 2026 si terrà quindi conto del nuovo limite di spesa di 610 milioni di euro. Qualora, sulla base delle destinazioni del 5 per mille dell’IRPEF operate dai contribuenti, si superino le risorse stanziate dalla legge, gli importi spettanti ai singoli beneficiari vengono proporzionalmente ridotti. |
| Compensi ai CAF per i modelli 730 – Riduzione | In conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, viene prevista una riduzione di 21,6 milioni di euro annui delle risorse destinate a remunerare l’attività dei Centri di assistenza fiscale (CAF) in relazione ai modelli 730. La riduzione si applica a decorrere dall’anno 2026, relativamente alle attività rese dall’anno 2025. Rideterminazione dei compensi Al fine di realizzare il suddetto risparmio di spesa, i compensi spettanti ai CAF saranno conseguentemente rideterminati, mediante l’emanazione di un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. |
3 principali novità in materia DI LAVORO E PREVIDENZA
Di seguito si riepilogano le principali novità in materia di lavoro e previdenza, contenute nella legge di bilancio 2026.
| Incentivo all’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato nel 2026 | Si prevede uno stanziamento di risorse per l’introduzione di un incentivo all’assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per l’anno 2026 in favore dei datori di lavoro privati (l’incentivo riguarda anche le trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato). In particolare, le risorse finanziarie stanziate riguardano l’introduzione di un incentivo all’assunzione al fine di:
Misura e durata |
| Incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri | Viene introdotto a regime, dal 2026, un incentivo per l’assunzione di lavoratrici madri con almeno tre figli. Ambito applicativo L’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che assumono donne con le seguenti caratteristiche:
Tipologie contrattuali
Coordinamento con altri incentivi
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| Incentivi per la trasformazione dei contratti | Si riconosce dall’1.1.2026 un criterio di priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da full a part time, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno il 40% in favore della lavoratrice o del lavoratore:
Esonero contributivo
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
| Bonus mamme 2026 e rinvio decontribuzione parziale | Si prevede il rinvio della decontribuzione parziale per le lavoratrici con almeno due figli e la riproposizione del c.d. “bonus mamme” per il 2026. Rinvio decontribuzione parziale Si prevede il rinvio dal 2026 al 2027 della decontribuzione parziale per le lavoratrici dipendenti e autonome con almeno due figli e un reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro, introdotto dall’art. 1 co. 219 della L. 30.12.2024 n. 207. In sostanza, la decontribuzione parziale potrà essere applicata dal 2027 in favore delle lavoratrici dipendenti e autonome:
La piena operatività della decontribuzione parziale è subordinata all’adozione di un decreto attuativo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
La lavoratrice deve essere titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La stessa deve inoltre avere:
Le lavoratrici con più di due figli possono beneficiare del bonus mamme 2026 a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il bonus mamme 2026 non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini ISEE. |
| Estensione incentivo under 36 e decontribuzione Sud agli agenti assicurativi |
Con una norma di interpretazione autentica dell’art. 1 co. 10-15 e 161-167 della L. 30.12.2020 n. 178, si prevede che l’incentivo all’assunzione di under 36 e la decontribuzione Sud si applicano anche ai datori di lavoro privati che, nel tempo di applicazione dello stesso, svolgevano una delle attività identificate dai seguenti codici ATECO 2007:
L’applicazione dell’agevolazione è prevista a decorrere dall’1.7.2022 e ai sensi della:
Fruizione del credito maturato |
| Lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri) | Si rende strutturale, a decorrere dal 2026, la disciplina relativa al lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOAgri), introdotto dall’art. 1 co. 343-354 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023) e già prorogato fino al 31.12.2025 dall’art. 23 della L. 2.12.2025 n. 182 (c.d. “legge semplificazioni”). |
| Disposizioni in materia di TFR e adesione alla previdenza complementare | Vengono introdotte disposizioni sugli accantonamenti inerenti al trattamento di fine rapporto (TFR) e sul relativo Fondo INPS, nonché sulle adesioni alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato. Estensione dei datori di lavoro obbligati al versamento all’INPS degli accantonamenti relativi al TFR Integrando l’art. 1 co. 756 della L. 296/2006, si stabilisce che, con effetto dai periodi di retribuzione successivi al 31.12.2025, siano ricompresi nell’ambito dell’obbligo di versamento degli accantonamenti relativi ai trattamenti di fine rapporto dei propri lavoratori dipendenti ad un apposito Fondo dell’INPS (c.d. “Fondo di Tesoreria”) anche i datori che raggiungono o superano (o abbiano raggiunto o superato) la soglia di 50 dipendenti negli anni successivi a quello di inizio dell’attività e che il relativo computo avvenga sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente all’anno del periodo di retribuzione considerato. Si ricorda che, nella disciplina previgente, per i datori già in attività al 31.12.2006 il limite dimensionale in oggetto veniva calcolato prendendo a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno 2006, mentre per gli altri datori si prendeva a riferimento la media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare di inizio attività. La medesima norma prevede poi:
Disciplina del silenzio-assenso per il conferimento del TFR alla previdenza complementare
In merito a quest’ultimo punto, la disposizione in esame precisa poi che in caso di più forme pensionistiche collettive, si fa riferimento a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda, salvo diverso accordo aziendale.
Adempimenti del datore di lavoro
Nel caso di prima assunzione del lavoratore, il datore di lavoro è tenuto a fornire a quest’ultimo (al momento dell’assunzione) un’informativa circa gli accordi collettivi applicabili, il meccanismo di adesione automatica, la forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica e le diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica. |
| Modifica della disciplina in materia di previdenza complementare | Modificando l’art. 11 del DLgs. 252/2005, si prevede, con decorrenza dall’1.7.2026:
Nel dettaglio, si stabilisce che:
In alternativa alla rendita vitalizia, la norma in esame consente che le prestazioni pensionistiche possano essere anche erogate:
Con le nuove previsioni, nella forma della rendita a durata definita le prestazioni:
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| Trattamenti di integrazione salariale straordinari in deroga | Vengono prorogate diverse misure in materia di trattamenti di integrazione salariale straordinaria in deroga. Nel dettaglio, il provvedimento in esame dispone la proroga per tutto il 2026:
Infine, viene rifinanziato per ciascuno degli anni 2026 e 2027 il limite di spesa per la proroga del periodo di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale. |
| Erogazione della liquidazione anticipata della NASpI | Vengono modificate le modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 22/2015, può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. In particolare, si prevede che l’erogazione della prestazione non avvenga più in un’unica soluzione, come previsto dalla previgente normativa, ma in due rate:
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| Assegno di inclusione | Viene modificata la disciplina dell’assegno di inclusione (ADI), mediante la riformulazione dell’art. 3 co. 2 del DL 4.5.2023 n. 48. In particolare, viene rimosso il periodo di sospensione della misura, originariamente stabilito tra la conclusione di un primo periodo di fruizione del beneficio e l’inizio del successivo e viene prevista, per la prima mensilità di rinnovo, una riduzione dell’importo, in misura pari al 50%. In altre parole, viene stabilito che il beneficio economico sia erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, potendo essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto nella misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato. Viene, inoltre, previsto che possano fruire dell’erogazione del contributo straordinario di cui ai co. 1 e 2 dell’art. 10-ter del DL 92/2025 anche i nuclei familiari per i quali il 18° mese di percezione dell’ADI, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025. Nel dettaglio, l’art. 10-ter del DL 92/2025 ha previsto, in via d’eccezione per l’anno 2025, l’erogazione di un contributo straordinario finalizzato a garantire ai fruitori dell’ADI una continuità nella copertura del beneficio, pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro; la misura è riconosciuta ai nuclei familiari che hanno presentato la domanda di rinnovo e sono ammessi alla fruizione del periodo ulteriore di 12 mensilità. |
| Congedo parentale | Viene disposta l’elevazione da 12 a 14 anni dell’età del figlio per la fruizione del congedo parentale. In caso di adozione e affidamento il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro i 14 anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. |
| Congedo per malattia del figlio | Viene modificato l’art. 47 co. 2 del DLgs. 151/2001 sul congedo per malattia del figlio, prevedendo, se il minore ha più di 3 anni:
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| Misure per la sostituzione di lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale | Viene inserito il co. 2-bis all’art. 4 del DLgs. 151/2001, in forza del quale, in caso di assunzione di un lavoratore a termine in sostituzione di personale ai sensi dei co. 1 e 2 del medesimo art. 4, il contratto può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata non superiore al primo anno di età del bambino. |
| ISEE – Franchigia prima casa e scala di equivalenza | Si prevedono alcune modifiche sulla franchigia della prima casa ai fini ISEE e sulla scala di equivalenza, ai fini dell’accesso alle seguenti prestazioni:
Franchigia prima casa
In sostanza, con riferimento alle suddette prestazioni, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 91.500 euro o di 120.000 euro (per i nuclei familiari residenti nei Comuni capoluogo delle città metropolitane), incrementata di 2.5000 euro per ogni figlio convivente successivo al primo.
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| ISEE – Computo delle valute all’estero, delle criptovalute e delle rimesse in denaro | Modificando l’art. 5 co. 1 del DL 6.12.2011 n. 201 (norma che prevedeva la revisione delle modalità di determinazione e dell’ambito di applicazione dell’ISEE), viene stabilito che la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all’estero deve comprendere le giacenze in valuta all’estero, in criptovalute o consistenti in rimesse in denaro. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono adottate le misure volte a:
Gli Enti che disciplinano l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate dovranno adottare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto attuativo, gli atti anche normativi necessari all’erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le nuove disposizioni (restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti). |
| ISEE – Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) | Vengono previste semplificazioni relativamente alla presentazione e alla precompilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), necessaria per ottenere l’ISEE. Le novità relative alla DSU decorrono dall’1.1.2026. Precompilazione della DSU Viene previsto che l’INPS coopera anche con il Ministero dell’Interno e con l’Automobile Club d’Italia ai fini della precompilazione della DSU. A tal fine sono utilizzate le informazioni disponibili nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e nel Pubblico registro automobilistico (PRA). Presentazione della DSU Viene previsto che la presentazione della DSU, per il tramite dei Centri di assistenza fiscale (CAF), dovrà avvenire prioritariamente in modalità precompilata. |
| ISEE – Esclusione degli immobili colpiti da calamità naturali – Proroga | Viene prorogata per il 2026 l’esclusione dal computo del patrimonio immobiliare, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale, degli immobili e dei fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. |
| Proroga dell’APE sociale | Viene prorogata anche per il 2026 la possibilità di accedere all’APE sociale di cui all’art. 1 co. 179 – 186 della L. 232/2016. Si tratta dell’indennità erogata dall’INPS per sostenere il reddito del lavoratore dai 63 anni e 5 mesi di età sino alla maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. La medesima disposizione prevede poi che il beneficio non sia cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. |
| Adeguamento dei requisiti pensionistici all’incremento della speranza di vita |
Si prevede, limitatamente al 2027, un aumento dei requisiti richiesti per l’accesso alle pensioni, stabilito dal DM 19.12.2025 in relazione all’incremento della speranza di vita, nella misura di un solo mese. L’incremento di tre mesi stabilito dal citato DM 19.12.2025 troverà invece piena applicazione a decorrere dall’1.1.2028. Tuttavia, tale misura non troverà applicazione per:
Una disposizione particolare riguarda poi i percettori di APE sociale, i quali continueranno a beneficiare della prestazione fino al conseguimento del requisito anagrafico di vecchiaia adeguato. |
| Incentivo alla rinuncia al pensionamento anticipato | Viene confermata anche per il 2026 la possibilità di beneficiare dell’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1 co. 286 della L. 197/2022, seppur limitato alla sola rinuncia della pensione anticipata di cui all’art. 24 co. 10 del DL 201/2011 (in quanto non è stato confermato il pensionamento anticipato in “Quota 103”). L’incentivo in parola viene dunque riconosciuto ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31.12.2026 i requisiti per l’accesso alla pensione anticipata e decidono di rinunciarvi. In conseguenza dell’esercizio di tale facoltà verrà meno ogni obbligo da parte del datore di lavoro di versare i contributi IVS della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore dovuta all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, verrà corrisposta interamente al lavoratore e, relativamente alla medesima, troverà applicazione l’esclusione dall’imponibile fiscale. |
| Incremento delle pensioni “minime” | Si conferma anche per il 2026 l’incremento speciale delle pensioni “minime”, riconosciute in favore dei soggetti in condizioni disagiate di cui all’art. 38 co. 1 della L. 448/2001. Nel dettaglio, la nuova disposizione prevede un incremento di 260 euro annui, ovvero 20 euro per 13 mensilità. |
| Determinazione delle tariffe in caso di omesso versamento di contributi IVS | Si demanda ad un apposito decreto ministeriale il compito di aggiornare le tabelle per l’applicazione dell’art. 13 della L. 12.8.62 n. 1338, contenenti le tariffe che il datore di lavoro o il lavoratore devono versare all’INPS al fine di costituire una rendita vitalizia in caso di contributi pensionistici non versati dal datore di lavoro (o dal committente in caso di co.co.co.) e prescritti. |
4 ALTRE PRINCIPALI NOVITÀ
Di seguito si riepilogano le altre principali novità contenute nella legge di bilancio 2026.
| Riproposizione del regime derogatorio per la valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante | Viene reintrodotta, per gli esercizi 2025 e 2026, la deroga ai criteri di valutazione in bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, che consente ai soggetti che adottano i principi contabili nazionali di mantenere i medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, evitando la svalutazione in base al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, fatta salva l’ipotesi in cui la perdita abbia carattere durevole. A fronte del regime derogatorio, è previsto l’obbligo di destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione. La deroga si applica anche alle imprese del settore assicurativo. |