Dal 01 Luglio 2023 è entrata in vigore la riforma dello sport.

L’argomento è di interesse generale in quanto molti imprenditori sono alle prese con la vita associativa nell’ambito dello sport in qualità di collaboratori oppure direttamente coinvolti nei vari Consigli di amministrazione.

Di seguito si elencano quindi le principali novità:

 

ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DI ASD E SSD

Dal 1° luglio 2023 Asd e Ssd devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui all’articolo 7 e seguenti del Dlgs 36/2021. Attualmente non è previsto un termine per adeguare gli statuti; ove lo schema di correttivo sia approvato, occorrerà adeguarsi entro il 31 dicembre 2023

QUALIFICA DI ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023 possono assumere la qualifica associazioni (riconosciute e non riconosciute), società (di capitali e cooperative) e enti del Terzo settore che esercitano, come attività d’interesse generale, anche l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (anche fondazioni Ets)

ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

Dal 1° luglio 2023 gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti a svolgere, in via stabile e principale, l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Gli enti potranno svolgere anche attività diverse, secondo criteri e limiti fissati da un decreto di prossima attuazione

RENDICONTAZIONE

Il Dlgs 36/2021, nella sua formulazione attuale, non rinvia ad un decreto per l’approvazione di modelli di bilancio. Ove l’ente sportivo abbia anche la qualifica di ente del Terzo settore, valgono le previsioni di cui al Dm 5 marzo 2020 n. 39

PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITÀ

Dal 1° luglio 2023 è fatto divieto agli amministratori di Asd/Ssd di ricoprire qualsiasi carica in altre Asd/Ssd nell’ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

LAVORATORE SPORTIVO

Dal 1° luglio 2023 è qualificato come lavoratore sportivo:

atleta;

allenatore;

istruttore;

direttore tecnico e direttore sportivo;

preparatore atletico;

direttore di gara

che esercitano l’attività verso corrispettivo, e

tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei Regolamenti degli enti affilianti.

Sono espressamente esclusi dalla qualifica di lavoratore sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Allo stato attuale non sono previste esclusioni espresse dal novero dei lavoratori, occorre attendere versione definitiva del correttivo per maggiori indicazioni

CO.CO.CO. NELLO SPORT DILETTANTISTICO

Dal 1° luglio 2023 , il lavoro sportivo nell’area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) le prestazioni oggetto di contratto non superano le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive);
  2. b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle Fsn, Dsa e Enti di promozione sportiva.

Lo schema di correttivo, ove approvato, modifica (da 18 a 24) la soglia oraria settimanale

TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 per i compensi sportivi nell’area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:

fino a 5.000 euro annui: esenzione ai fini Irpef e Inps;

da 5.001 a 15.000 euro annui: si versano solo i contributi INPS;

oltre 15.000 euro annui: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi Inps che Irpef, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.

Per il 2023, si conferma la soglia di esenzione fiscale «complessiva» pari a 15mila euro annui per i compensi sportivi. Nel calcolo del plafond si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1° gennaio al 30 giugno assoggettati all’articolo 67, comma 1, lettera m) del Tuir (decreto Milleproroghe)

ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)

Dal 1° luglio 2023 è previsto l’obbligo ai fini Inail per:

-lavoratori sportivi subordinati;

-co.co.co. sportivi (articolo 5, commi 2 e 3, del Dlgs 38/2000).

Attualmente il decreto legislativo 36/2021 non prevede alcuna soglia di esenzione

PUBBLICI DIPENDENTI

Dal 1° luglio 2023 i pubblici dipendenti possono svolgere, fuori dall’orario di lavoro, un’attività che rientra nell’ambito del lavoro sportivo. In caso di prestazione volontaristica è prevista la sola comunicazione all’Amministrazione di appartenenza; nel caso di prestazione verso corrispettivo dovrà essere rilasciata autorizzazione dall’Amministrazione di appartenenza.

Lo schema di correttivo, ove approvato, introduce un meccanismo di silenzio assenso: decorsi 30 giorni dalla domanda, in assenza di rilascio o rigetto espresso, l’autorizzazione si intende accolta

TASSAZIONE PREMI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023 , per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d’imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio non si cumula più con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del Tuir (abrogato dal 1° luglio 2023)

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO

Dal 1° luglio 2023 entra in vigore l’obbligo per Asd e ssd di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche diretta al Centro dell’Impiego, Inps e Inail (modello Unilav). Stando alla formulazione attuale non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi fino a 5mila euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali).

Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di correttivo

EMISSIONE DEL CEDOLINO PAGA E TENUTA LIBRO UNICO LAVORO (LUL)

Dal 1° luglio 2023 , per le co.co.co. sportive l’obbligo di tenuta del Lul è adempiuto in via telematica mediante apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Per i compensi non superiori a 15mila euro annui non vi è obbligo all’emissione del cedolino paga.

Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di correttivo

VOLONTARI SPORTIVI

Dal 1° luglio 2023, si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Per la qualifica di volontario è previsto:

il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta;

le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o comunque retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;

obbligo dell’Asd/ssd di assicurare i volontari per la RC verso i terzi;

rimborso delle sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza;

Non è ad oggi previsto un limite massimo di rimborso, né la possibilità di attestare la spesa mediante autocertificazione.

Lo schema di correttivo, ove approvato, prevede la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.

N-B: per adempiere e regolarizzare le ASD avranno tempo fino al 30/09/2023 per gli adempimenti legati ai rapporti di lavoro sportivo e fino al 31/12/2023 per adeguare gli statuti.

 

Lo studio resta a disposizione per ogni chiarimento.