Decreto Agosto

In linea generale il Decreto Agosto (D.L. n.104 del 14.08.2020) riprende quanto tracciato dalle misure inserite nei Decreti Cura Italia e Rilancio e prevede una serie interventi:

Misure in termini di lavoro dipendente

  • proroga cassa integrazione per altre 18 settimane e inserimento del contributo addizionale cig per le aziende con una riduzione del fatturato inferiore al 20% (si vedano in seguito le specifiche);
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020, per le aziende che non richiederanno l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione;
  • esclusione dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, per le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, in presenza di un aumento dell’occupazione netta;
  • due mensilità aggiuntive di Naspi e Discoll per coloro che hanno terminato il periodo di fruizione tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020;
  • bonus assunzioni con un esonero totale dal versamento dei contributi per un massimo di 6 mesi per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 31 dicembre 2020;
  • proroga o rinnovo dei contratti a termine senza causale fino al 31 dicembre e non più fino al 30 agosto 2020, ma usufruendone una sola volta, per un periodo massimo di 24 mesi;
  • nuovo bonus 1000 euro per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • nuovo bonus 600 euro per i lavoratori marittimi e gli stagionali sportivi;
  • via libera al bonus 1.000 euro professionisti per la mensilità di maggio con un doppio binario per l’erogazione: in automatico per chi ne ha già beneficiato in passato, su richiesta per chi non ha mai presentato domanda di accesso;
  • proroga del blocco dei licenziamenti per i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali, sia per le procedure di licenziamento individuali avviate dopo il 23 febbraio 2020, sia per quelle di licenziamento collettivo.

Misure a sostegno delle attività

I ristoranti che hanno avuto una perdita di fatturato tra marzo e giugno 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 di almeno il 25% potranno ottenere un contributo minimo di 2.500 euro a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana.

Per gli esercenti dei centri storici che abbiano registrato a giugno 2020 un calo del 50% del fatturato rispetto allo stesso mese del 2019 viene previsto un contributo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per i soggetti diversi.

Proroga di un mese per il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda. Previsto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio (aprile, maggio e giugno per le strutture turistico-ricettive stagionali), con il nuovo decreto il credito d’imposta matura anche per il mese di giugno (luglio per le strutture turistico-ricettive stagionali).

Viene inoltre prorogata anche la moratoria su prestiti e mutui: dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 (al 31 marzo 2021 per le imprese del comparto turistico). Non sarà necessario nessuna domanda, la proroga sarà automatica.

Spazio anche per gli incentivi sull’acquisto e l’immatricolazione di auto a basse emissioni di CO2 in Italia: maggiori sconto con rottamazione dell’usato.

 

Nuovo rinvio versamenti sospesi

 

Vengono previste ulteriori rate per i versamenti sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre.

La parte rimanente può essere rateizzata in un massimo di 24 rate mensili dello stesso importo, senza sanzioni e interessi.

Per i soggetti ISA e i forfettari con un calo di almeno il 33% nel primo semestre 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, il termine del versamento della seconda o unica rata dell’acconto Irap è prorogato al 30 aprile 2021.

Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie. I versamenti dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 novembre. Per le rateazioni delle cartelle esattoriali sarà possibile proseguire versando la rata di novembre e considerando omesse le rate precedenti senza decadere dalla rateazione in quanto la decadenza è stata fissata in 10 rate omesse.

Per gli avvisi bonari sospesi (in scadenza tra l’8 marzo e il 18 maggio) il termine per il versamento deve essere effettuato entro il 16 settembre in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo senza sanzioni ed interessi.

I versamenti sospesi relativi alla “Rottamazione Ter” dovranno essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 10 dicembre 2020.

L’esonero dal pagamento della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) viene spostato al 31 dicembre 2020 per le attività di ristorazione, gravemente danneggiate dall’emergenza epidemiologica.

Rivalutazione dei beni d’impresa e partecipazioni

Le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato (come indicati nell’articolo 73 comma 1 lettere a-b del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) che non adottano i principi contabili internazionali, anche in deroga all’articolo 2426 del Codice civile e delle altre disposizioni vigenti in materia, possono rivalutare i seguenti beni e partecipazioni, purché iscritti nel bilancio in corso alla data del 31 dicembre 2019:

terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Sono esclusi gli immobili cosiddette merce, al cui scambio e produzione è destinata l’attività dell’impresa.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.

La normativa preveda la possibilità di effettuare la rivalutazione anche per un singolo bene: questa avverrà nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (quindi nell’esercizio 2020, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni potrà essere riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivo a quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata: la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una Imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap)e di eventuali addizionali del 3%, sia per i beni ammortizzabili che per quelli non ammortizzabili.

Ai fini fiscali si potrà iniziare ad ammortizzare e dedurre le spese di manutenzione in modo commisurato ai nuovi valori dal 2021 mentre per il riconoscimento del costo ai fini della plusvalenze (per eventuali cessioni) si dovrà attendere il 2024.

Contabilmente il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dovrà essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva specialeAi fini fiscali questa riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio.

 

ll DL Agosto, tra le altre cose, prevede espressamente anche la possibilità di “affrancare”, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazione attraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%.

Dopo essere stato affrancato, il saldo attivo di rivalutazione si trasformerà in una riserva di utili e diventerà liberamente distribuibile ai soci: la distribuzione non sarà più tassata in capo alla società, ma solo in capo ai soci secondo le norme previste per la tassazione dei dividendi.

Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:

– la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione;

– le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.

L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

Cordiali saluti,
Dott. Corrado Torri

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl resta a disposizione per chiarimenti, previo appuntamento.