Decreto Rilancio

Gentile Cliente,
la presente circolare riporta in modo sintetico le misure previste dal nuovo Decreto del Governo approvato nella giornata del 13.05.2020 (c.d. Decreto Rilancio) pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20/05/2020

Contributo a fondo perduto
È riconosciuto un contributo a fondo perduto ai titolari di partita Iva (esclusi professionisti con casse private – ma si attende una modifica) con ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Sono esclusi:
– i soggetti che hanno cessato l’attività alla data del 31 marzo 2020;
– gli enti pubblici;
– i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, 38 o 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, indennità lavoratori dello spettacolo, Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19).
L’importo del contributo è compreso tra il 20 e il 10% della riduzione di fatturato, a seconda dell’ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente.
Il contributo spetta, indipendentemente dal requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (zone rosse chiuse prima del lockdown).
L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
• 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
• 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
• 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
L’ammontare dell’indennizzo avrà comunque un tetto minimo, ovvero sarà riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati dovranno presentare, esclusivamente in via telematica, un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come verrà definita con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Credito d’imposta locazioni
Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, è previsto un credito d’imposta del 60% del canone di locazione di immobili a uso non abitativo (diventa quindi irrilevante la categoria catastale) destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito è previsto in caso di diminuzione del fatturato di almeno il 50% nei mesi di Marzo Aprile e Maggio.
Il credito d’imposta spetta anche, nella minore misura del 30%, in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. Il credito può essere ceduto al proprietario.

Indennità di 600 euro
Ai soggetti già beneficiari, per il mese di marzo, dell’indennità di 600 euro, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata anche per il mese di aprile 2020. Come annunciato dal Governo, l’accredito dovrebbe avvenire in maniera automatica e in tempi auspicabilmente più celeri rispetto all’erogazione dell’indennità di marzo 2020.
Per il mese di maggio l’indennità è individuata in misura pari a 1.000 euro, ma solo a condizione che ci sia stata una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.
L’indennità di 600 euro è inoltre riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio, a favore di determinate categorie di lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Indennità a favore dei lavoratori domestici
Ai lavoratori domestici non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23.02.2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.
Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico
Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la detrazione si applica nella misura del 110% per le spese di isolamento termico e per le spese di sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie a pompa di calore o a condensazione. Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
È riconosciuta la detrazione del 110% anche per gli interventi antisismici sugli edifici nonché per gli interventi di installazione di specifici impianti fotovoltaici.
Ne beneficiano i seguenti soggetti:
– persone fisiche per interventi realizzati sui condomini e sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
– gli istituti autonomi case popolari;
– le cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Gli interventi oggetto di agevolazione sono:
1) riduzione del rischio sismico, cd sismabonus;
2) opere di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo  cappotto termico. La spesa massima è di 60.000 euro, per ciascuna unità immobiliare;
3) interventi su parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, inclusi impianti ibridi o geotermici. La spesa massima è di 30.000 euro, per ciascuna unità immobiliare;
4) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici ovvero con impianti di microgenerazione. La spesa massima è di 30.000 euro.
Tutti gli altri interventi di cui all’art. 14 DL 63/2013 (es. installazione pannelli solari, rifacimento facciate, installazione colonnine per auto elettriche, ecc.) rientrano nell’ambito applicativo del bonus 110% solo se vengono realizzati congiuntamente agli interventi “trainanti” ovvero quelli appena elencati.
Per poter applicare il bonus del 110% ci vede essere stato un miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio, ovvero il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare con l’attestato di prestazione energetica (APE) asseverata da un tecnico, e si devono utilizzare materiali che rispettino i requisiti minimi ambientali (cfr. decreti del MISE sull’argomento).

Il contribuente può recuperare il beneficio in tre modi:
1) detrazione d’imposta in 5 anni;
2) opzione per lo sconto in fattura, previa accettazione dell’impresa e con procedura telematica in Agenzia delle Entrate;
3) cessione del credito, con procedura telematica in Agenzia delle Entrate.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19.

Proroga dei termini di versamento
I versamenti sospesi ai sensi delle specifiche disposizioni del Decreto Liquidità e del Decreto Cura Italia devono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Trasmissione telematica dei corrispettivi
Viene prorogato fino al 1° gennaio 2021 il periodo di non applicazione delle sanzioni in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Versamento IRAP
Non è dovuto il versamento del saldo Irap 2019 e della prima rata dell’acconto sul 2020, in scadenza a giugno, dai contribuenti che hanno maturato, nel periodo d’imposta 2019, ricavi non superiori a 250 milioni di euro. Come chiarito dal MEF si tratta di un abbuono dei due versamenti e non solo di un rinvio.

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
Il Decreto Rilancio presenta una serie di misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale di S.p.A., S.r.l, e società cooperative con ricavi superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro, che hanno subito una riduzione dei ricavi a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Le misure si concretizzano in una detrazione d’imposta in capo ai soci persone fisiche (o una deduzione per i soci soggetti Ires) e nell’istituzione di un “Fondo Patrimonio PMI”, finalizzato a sottoscrivere strumenti finanziari partecipativi emessi dalle società.

Pagamento avvisi bonari
È prevista una rimessione nei termini per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il giorno antecedente l’entrata in vigore del decreto, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973, 54-bis D.P.R. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata.
La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l’entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020.

Proroga termini versamento adesioni e mediazioni
Viene disposta la proroga al 16 settembre del versamento della prima o unica rata relativa alle adesioni sottoscritte, dei versamenti relativi alle mediazioni, alle conciliazioni, al recupero dei crediti di imposta e a determinati avvisi di liquidazione.

Notifica avvisi di accertamento: proroga dei termini
Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Esenzione iva per dispositivi anti covid-19

L’art.124 del Dl prevede l’esenzione iva su una ampia serie di beni impiegati nell’emergenza sanitaria, dalle mascherine ai disinfettanti, guanti, termometri, dall’abbigliamento protettivo ai ventilatori polmonari. Fino al 31.12.2020 non saranno gravati da iva e dal 2021 avranno l’iva al 5%.
Per le mascherine l’iva resta al 22% per quelle senza marcatura CE, mentre sono esenti anche le mascherine FFp2 e FFp3 anche se prive di marchio CE ma autorizzate dall’ ISS(le prime) e dall’Inail (le seconde). L’esenzione non comporta pro-rata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,
Dott. Corrado Torri

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl grazie alla collaborazione ultrannuale con Studi di Consulenti del Lavoro si occupa anche di problematiche legate ad aspetti contributivi ed è in grado di offrire consulenza personalizzata per valutare le singole posizioni imprenditoriali.