Finanziaria 2021

LE NOVITÁ DELLA FINANZIARIA 2021

In data 01/01/2021 è entrata in vigore la “Legge di Bilancio 2021” (Legge Finanziaria 2021), Legge 178/2020 (pubblicazione in G.U. 30/12/2020 n. 322) composta da 1 articolo e 1105 commi, contenente varie novità fiscali che di seguito si riepilogano.

Inoltre si forniscono chiarimenti in merito ad altre novità di recente introduzione.

  • PROROGA DEI BONUS EDILIZI

Interventi di recupero del patrimonio edilizio

Viene prorogata, con riferimento alle spese sostenute fino al 31.12.2021, la detrazione IRPEF del 50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis co. 1 del TUIR, nel limite massimo di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare. Rimangono ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato art. 16-bis del TUIR.

Bonus mobili

Viene prorogato, con riferimento alle spese sostenute nel 2021, il c.d. “bonus mobili” (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). A tal fine, rilevano gli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati dall’1.1.2020. Dall’1.1.2021, viene altresì elevato da 10.000,00 euro a 16.000,00 euro il limite massimo di spesa detraibile.

Interventi di riqualificazione energetica degli edifici

Viene prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2021 la detrazione IRPEF/IRES spettante in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti di cui ai co. 344 – 349 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013.

In generale, quindi, la detrazione spetta nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021. Dall’1.1.2018 per alcune tipologie di interventi l’aliquota della detrazione spettante è del 50%.

Superbonus del 110%

Tra le principali novità riguardanti il superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 si segnalano:

  • la proroga della detrazione alle spese sostenute fino al 30.6.2022 (con l’eccezione degli IACP ed enti equivalenti);
  • la ripartizione in 4 quote annuali di pari importo, in luogo delle 5 rate precedenti, per le spese sostenute nell’anno 2022;
  • l’inserimento, fra i soggetti beneficiari, delle persone fisiche (che operano al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  • il requisito dell’indipendenza funzionale dell’unità immobiliare richiesta affinché possa essere assimilata all’edificio unifamiliare. Secondo la nuova definizione, un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale;
  • l’inserimento fra gli interventi “trainanti” agevolati, e nello specifico negli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, degli interventi di isolamento del tetto, a prescindere dal fatto che sia presente un sottotetto riscaldato o meno;
  • l’inserimento tra gli interventi “trainati” di quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR;
  • l’estensione della detrazione agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;
  • la previsione di nuovi limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013;
  • l’obbligo di posizionare presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, un cartello con la seguente dicitura: “Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici”.

Lo studio è a disposizione dei clienti imprese per la redazione dei contratti di appalto e le scritture di preincarico dei lavori nonché per l’assistenza fiscale nella complessa costruzione delle operazioni di utilizzo del superbonus al fine di massimizzare l’agevolazione. Lo studio può assistere anche nella ricerca delle linee di credito per poi offrire ai committenti la soluzione dello “sconto in fattura”. Infine provvederà alla redazione delle istanze per le opzioni di cessione dei crediti e per l’apposizione del visto di conformità necessario a completare l’iter delle operazioni.

Bonus facciate

La detrazione fiscale spettante per gli interventi di rifacimento delle facciate degli immobili (“bonus facciate”), di cui all’art. 1 co. 219 – 223 della L. 160/2019, è prorogata sino al 31.12.2021.

Bonus verde

È prorogato anche per l’anno 2021 il “bonus verde” di cui ai co. 12 – 15 dell’art. 1 della L. 27.12.2017 n. 205.

La detrazione IRPEF del 36%, pertanto:

  • spetta per le spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti dall’1.1.2018 al 31.12.2021;
  • fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 5.000,00 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
  • RIALLINEAMENTO DEI VALORI DELL’AVVIAMENTO

Viene prevista la possibilità di riallineare, con l’imposizione sostitutiva del 3%, i valori civili e fiscali dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritte nei bilanci dell’esercizio in corso al 31.12.2019 (nel previgente assetto normativo il beneficio era invece riservato ai soli beni immateriali quali marchi, brevetti, licenze ecc.).

  • PROROGA DELLA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO FISCALE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE

La legge di bilancio 2021 proroga la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate e dei terreni disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001.

Anche per il 2021, quindi, sarà consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data dell’1.1.2021, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) – c-bis) del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per optare per questo regime, occorrerà che, entro il 30.6.2021:

  • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;
  • il contribuente versi l’imposta sostitutiva per l’intero suo ammontare, ovvero la prima delle tre rate.

La proroga in argomento prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota unica dell’11% sul valore di perizia del terreno o della partecipazione non quotata.

  • CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

 

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 16.11.2020 al 2022 (con termine “lungo” 30.6.2023 in caso di versamento acconti pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione) è previsto un nuovo credito d’imposta nella seguente misura:

  1. credito d’imposta “generale”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto secondo il seguente schema:
Credito d’imposta
Investimento 16/11/2020 – 31/12/2021 (o entro 30/06/2022 con acconto 20% entro 31/12/2021) Investimento 1/1/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto 20% entro 31/12/2022)
10%

(15% per strumenti e dispositivi tecnologici per lavoro agile)

6%
Limite max costi 2.000.000 (beni materiali) e 1.000.000 (beni immateriali)
  1. credito d’imposta per investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese), secondo il seguente schema:
Importo investimento Credito d’imposta
Investimento 16/11/2020 – 31/12/2021 (o entro 30/06/2022 con acconto 20% entro 31/12/2021) Investimento 1/1/2022 – 31/12/2022 (o entro 30/06/2023 con acconto 20% entro 31/12/2022)
Fino a 2.500.000 50% 40%
Da 2.500.000 a 10.000.000 30% 20%
Da 10.000.000 a 20.000.000 10% 10%
  1. credito d’imposta per investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto per tutto il periodo agevolato:
    • nella misura del 20% del costo;
    • nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono esclusi dal beneficio gli investimenti in veicoli ex art. 164 comma 1 TUIR, beni materiali con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%, fabbricati e costruzioni, beni particolari es. condotte urbane, ferroviarie, aerei.

Il credito d’imposta:

  • è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
  • spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
  • per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
  • nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione.

Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000,00 euro, è richiesta una perizia asseverata.

Si precisa che questa nuova previsione si sovrappone a quella in vigore per gli investimenti effettuati nel periodo 16/11/2020 – 31/12/2020 e dovrà pertanto essere chiarito quale regime agevolativo si deve applicare.

  • CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Viene prorogato dal 2020 al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

 

Misura dell’agevolazione

Per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, il credito d’imposta spetta (ferme restando le specifiche maggiorazioni previste per il Mezzogiorno):

  • in misura pari al 20% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 4 milioni di euro.

Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo o al 15% in caso di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

Per le attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • in misura pari al 10% della relativa base di calcolo;
  • nel limite massimo di 2 milioni di euro.

 

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24;
  • in tre quote annuali di pari importo;
  • a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione;
  • subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti.

 

 

  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE CANONE DI LOCAZIONE

È introdotto, per l’anno 2021, un contributo a Fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione.

Il contributo:

  • è pari al 50% della riduzione del canone;
  • è riconosciuto nel limite annuo di 1.200,00 euro per singolo locatore.

Il locatore deve comunicare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la rinego­zia­zione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.

Le modalità applicative del contributo, la percentuale di riduzione del canone in base alle domande presentate, le modalità di monitoraggio delle comunicazioni all’Agenzia saranno determinate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

  • MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELL’ESTEROMETRO

È prevista una revisione dell’esterometro. A decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.1.2022:

  • la comunicazione dovrà essere effettuata, in via obbligatoria, mediante il Sistema di Interscambio, adottando il formato XML;
  • i dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro i termini di emissione delle fatture;
  • i dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento che comprova l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Dal 2022 le sanzioni per l’errato o omesso invio dei dati ammontano a 2 euro per fattura nel limite massimo di 400 euro mensili (attualmente 1.000 per ciascun trimestre). Se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni, la sanzione è ridotta alla metà (nel limite di 200 euro mensili).

  • DIVIETO DI EMISSIONE DI FATTURA ELETTRONICA PER PRESTAZIONI SANITARIE

Per l’anno 2021, così come per il 2019 e il 2020, è vietata l’emissione di fattura elettronica mediante SdI da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui dati devono essere inviati al Sistema TS (art. 10-bis del DL 119/2018).

  • ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Viene istituto un apposito Fondo per finanziare, nei limiti delle risorse destinate, l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali (esclusi i premi INAIL) a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con: atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici, direttori di gara.

 

  • SOSPENSIONE VERSAMENTI CONTRIBUTI PROFESSIONISTI

Viene istituito un fondo per l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti da:

  • Lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
  • Professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (es. CNPADC, Inarcassa, CIPAG, Enpam, ecc.).

I citati soggetti non devono avere avuto nel 2019 un reddito complessivo superiore a 50.000 euro e devono aver subito una riduzione del fatturato 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019.

  • DISPOSIZIONI TEMPORANEE IN MATERIA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE

A decorrere dall’1.1.2021 viene stabilito che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31.12.2020 non si applicano le disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso sotto il minimo legale. In particolare non si applicano gli artt. 2446 co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6 e 2482-ter c.c., artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.

Inoltre:

  • il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo, ex artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c., è posticipato al quinto esercizio successivo (bilancio 2025). L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate;
  • nelle ipotesi previste dagli artt. 2447 o 2482-ter c.c. l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli artt. 2447 o 2482-ter c.c. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484 co. 1 n. 4 e 2545-duodecies c.c.;
  • le perdite in questione devono essere distintamente indicate nella Nota Integrativa.
  • ESCLUSIONE VERSAMENTO PRIMA RATA IMU 2021

Non è dovuta la prima rata IMU 2021 sugli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, ricettività alberghiera e spettacoli.

 

 

  • TASSO LEGALE

Con decorrenza 1° gennaio 2021, il tasso legale è fissato allo 0,01%. Di seguito si riepilogano i tassi in vigore nei precedenti esercizi, anche ai fini del conteggio del ravvedimento operoso.

Periodo Tasso legale
01/01/2016         31/12/2016 0,20%
01/01/2017         31/12/2017 0,10%
01/01/2018         31/12/2018 0,30%
01/01/2019         31/12/2019 0,80%
01/01/2020       31/12/2020 0,05%
dal 01/01/2021 0,01%
  • PROROGA ADEGUAMENTO REGISTRATORI DI CASSA E LOTTERIA SCONTRINI

Con provvedimento Agenzia delle Entrate del 23/12/2020 viene ulteriormente differito all’1/4/2021 il termine a decorrere dal quale l’invio telematico dei corrispettivi dovrà essere effettuato esclusivamente con il nuovo tracciato telematico nella versione 7.0. Di conseguenza, l’aggiornamento del registratore telematico dovrà essere effettuato entro il 31/03/2021.

Inoltre, il Decreto Milleproroghe ha previsto il differimento della data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini che viene ora fissato all’1/2/2021.

Per quanto riguarda le sanzioni, in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi o di dati incompleti o non veritieri, si applica la sanzione del 90% dell’imposta corrispondente all’importo non trasmesso, con un minimo di 500 euro. Tale sanzione è applicabile anche in caso di mancato/irregolare funzionamento del RT. La sanzione è pari a 100 euro per ciascuna trasmissione se la sua omissione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.

 

  • UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA ADEGUAMENTO AMBIETE DI LAVORO

Viene modificato il comma 2 dell’art. 120 DL 34/2020 prevedendo che il credito d’imposta in oggetto possa essere utilizzato in compensazione in F24 solo nel periodo 1/1/2021 – 30/06/2021. Il suddetto credito può alternativamente essere ceduto in luogo dell’utilizzo diretto.

 

  • TERMINE DI ANNOTAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI

Il termine di annotazione delle fatture nei registri IVA per i contribuenti trimestrali, viene allineato alle tempistiche previste per la liquidazione dell’imposta e pertanto le fatture emesse potranno essere annotate nel relativo registro entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni (in luogo del giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione).

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Corrado Torri

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl grazie alla collaborazione ultrannuale con Studi di Consulenti del Lavoro si occupa anche di problematiche legate ad aspetti contributivi ed è in grado di offrire consulenza personalizzata per valutare le singole posizioni imprenditoriali.