La Finanziaria 2020

LE NOVITÁ DELLA FINANZIARIA 2020

In data 01/01/2020 è entrata in vigore la “Legge di Bilancio 2020” (Legge Finanziaria 2020), Legge 160/2019 (pubblicazione in G.U. 30/12/2019 n. 304) composta da 1 articolo e 884 commi, contenente varie novità fiscali che di seguito si riepilogano.
Inoltre si riassumono le novità del Collegato alla Finanziaria 2020 dopo la conversione in legge avvenuta con la pubblicazione in G.U. del 24/12/2019 n. 301, Legge 157/2019, entrata in vigore dal 25/12/2019.
Infine, si forniscono cenni alle altre novità introdotte che hanno decorrenza 01/01/2020.

1) ALIQUOTE IVA (Comma 3)

Viene confermato il mantenimento anche per il 2020 delle attuali aliquote IVA del 10% e del 22%. L’aumento dell’IVA è stato così differito:
– l’aliquota ridotta del 10% aumenterà al 12% nel 2021;
– l’aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25% nel 2021 e al 26,5% dal 2022.

2) DEDUCIBILITA’ IMU (Commi 4 e 5) E UNIFICAZIONE IMU-TASI (Commi da 738 a 783)

Viene confermata per il 2019 la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali nella misura del 50% a favore di imprese e lavoratori autonomi.
Per il 2020 e 2021 la deducibilità sarà del 60%. A decorrere dal 2022 l’imposta sarà deducibile dal reddito al 100% (rimane indeducibile ai fini IRAP).

Con decorrenza 2020 IMU e TASI saranno unificate nella nuova IMU la cui disciplina rimane sostanzialmente invariata rispetto alla precedente ad eccezione del fatto che gli immobili cosiddetti “merce” ovvero quelli acquistati/costruiti per essere venduti che fino al 2019 erano esenti da IMU, per gli anni 2020 e 2021 verranno assoggettati alla predetta imposta per poi esserne nuovamente esonerati dal 2022.
In sede di prima applicazione, la prima rata sarà determinata nella metà di quanto versato per IMU e TASI per il 2019.
Per le variazioni intercorse nel corso dell’anno dovrà essere presentata la DICHIARAZIONE IMU entro il 30/06 dell’anno successivo. Viene eliminato il differimento al 31/12 dell’anno successivo, introdotto con il Decreto Crescita.

3) RIMODULAZIONE DELLO “SCONTO IN FATTURA” PER BONUS SISMICO ED ENERGETICO (Commi 70 e 176)

A decorrere dal 2020 non sarà più possibile usufruire di questa modalità di fruizione dei bonus sismico ed energetico, introdotta con il Decreto Crescita, che prevedeva l’applicazione di uno sconto in fattura da parte del fornitore del servizio.
L’unico caso in cui vi si possa accedere è che si tratti di interventi di ristrutturazione importante di primo livello (quindi che interessi l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e che comprenda anche la ristrutturazione dell’impianto termico dell’intero edificio) di importo pari o superiore a 200 mila Euro effettuata su parti comuni di edifici condominiali.

4) PROROGA DETRAZIONI FISCALI (Commi 175 lett. a, b, 177 – 180)

Sono state prorogate al 31/12/2020 le seguenti detrazioni fiscali:

– Riqualificazione energetica:
entro il 31/12/2020 devono essere sostenute le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica per poter usufruire della detrazione del 65%-50%.
Il riconoscimento della detrazione per le spese sostenute nel 2020 è prorogato anche per gli interventi di acquisto e posa in opera di:
• schermature solari;
• micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
• impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
Per gli interventi su parti comuni condominiali e per quelli finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, la legge prevede già che le detrazioni siano riconosciute per le spese sostenute sino al 31/12/2021.

– Recupero patrimonio edilizio:
con la proroga, la detrazione del 50% spetterà per le spese sostenute sino al 31/12/2020 sull’importo massimo di 96.000. La misura potenziata salvo ulteriori proroghe cesserà dal 1°/1/2021 e tornerà operativa la detrazione del 36% sulla spesa massima di 48.000 euro. Il bonus sismico viene riconosciuto invece sulle spese sostenute sino al 31/12/2021.

– Bonus mobili:
la detrazione IRPEF del 50% viene estesa alle spese sostenute sino al 31/12/2020 per acquisto di mobili e/o elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) nell’ambito di un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 01/01/2019.

– Bonus verde:
con il decreto Milleproroghe anche il bonus per interventi di sistemazione a verde, compresi gli impianti di irrigazione e pozzi, e la realizzazione di coperture e giardini pensili viene prorogato al 2020 con la medesima detrazione IRPEF del 36% su una spesa massima di 5.000 euro.

Per una completa disamina dei citati bonus, si rimanda alle guide fiscali pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa

5) BONUS FACCIATE (Commi da 219 a224)

A decorrere dal 2020 viene introdotta una detrazione pari al 90% delle spese sostenute (senza limite massimo), da ripartire in 10 quote annuali, per interventi edilizi sulle strutture opache delle facciate, su balconi, fregi, ornamenti, inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che siano finalizzati al recupero / restauro della facciata esterna. L’edificio deve essere ubicato in zona A o B (centro storico o zona totalmente o parzialmente edificata). Sembrerebbero essere escluse le spese di sostituzione di infissi e impianti di illuminazione oltre che spese per la progettazione, per perizie e sopralluoghi. Non sono inclusi gli interventi su fabbricati in zona C ovvero di espansione. Il credito non può essere ceduto.
Se l’intervento interessa le caratteristiche termiche dell’edificio o interessa oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda (es. cappotto termico), dovranno essere rispettati alcuni requisiti relativi alla riqualificazione energetica.
Possono usufruire del bonus facciate sia i soggetti IRPEF che IRES, rimane da chiarire se per i soggetti IRES il bonus sia applicabile solo sugli immobili strumentali o anche sugli immobili patrimonio (es. immobili dati in locazione da parte della società immobiliare). Sul punto è auspicabile attendere un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

6) BONUS FORMAZIONE 4.0 (Commi da 210 a 217)

Con alcune modifiche rispetto alla precedente versione in vigore nel 2019, viene prorogato anche il bonus formazione che prevede un credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie.

7) CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 (Commi da 184 a 197)

Al 31 dicembre 2019 sono scaduti sia il super-ammortamento che l’iper-ammortamento che permettevano la maggiorazione del costo di acquisto del bene per beneficiare di maggiori quote di ammortamento e di canoni per i beni in leasing. Con la Legge di bilancio 2020 viene introdotto, in loro sostituzione, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia. La spesa deve essere sostenuta nel 2020 entro il 30/06/2021 se viene versato un acconto del 20% entro il 31/12/2020.
L’agevolazione spetta a tutte le imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) che siano in continuità aziendale, in regola con i versamenti contributi e a norma con le regole in materia di sicurezza sul lavoro.
Sono agevolabili gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi e beni immateriali strumentali nuovi nell’ambito degli investimenti di cui al piano Industria 4.0. Rimangono esclusi:
– i veicoli di cui all’art 164 comma 1 Tuir;
– beni con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%;
– fabbricati e costruzioni;
– altri particolari beni ricompresi in determinate categorie industriali.

I beni materiali di cui alla Tabella A della Finanziaria 2017 (“beni Industria 4.0”) sono agevolabili del 40 % se di costo inferiore a 2,5 milioni, del 20 % da 2,5 milioni a 10 milioni (ex iper-ammortamento a scaglioni). L’agevolazione vale solo per le imprese.

I beni immateriali – software di cui alla Tabella B della Finanziaria 2017 sono agevolabili del 15% del costo nel limite di 700 mila euro (ex maxi-ammortamento al 140%).

Gli altri beni diversi da quelli di cui alle Tabelle A e B sono agevolabili nella misura del 6% del costo nel limite massimo di 2 milioni di euro (ex super-ammortamento del 130%) sia da parte di imprese che esercenti arti o professioni.

Il credito d’imposta è utilizzabile solo in compensazione in F24 in 5 quote annuali (3 quote in caso di beni immateriali) a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni.
I documenti di spesa e le fatture devono riportare l’espresso riferimento alle disposizioni normative in esame e devono essere conservati unitamente alla perizia attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l’interconnessione al sistema aziendale.

8) INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI DA PARTE DI IMPRESE AGRICOLE (Comma123)

E’ stato istituito uno specifico fondo al fine di favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese agricole che determinano il reddito agrario ex art. 32, TUIR o per i soggetti che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

9) IL CREDITO PER RICERCA E SVILUPPO (Commi da 198 e 209)

Il Credito per R&S di cui all’art. 3 del DL 145/2013 viene sostituito da uno specifico credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.
Spetta a tutte le imprese in continuità aziendale residenti in Italia o stabili organizzazioni residenti, in regola con le norme in tema di sicurezza e il pagamento dei contributi. Un apposito Decreto ministeriale dovrà individuare i criteri identificativi delle attività agevolabili.
Il credito d’imposta è calcolato in percentuale sulla spesa sostenuta, a seconda della tipologia di attività, varia dal 6% al 12% per una spesa massima di 1,5 o 3 milioni di euro. L’utilizzo del credito è possibile solo in compensazione in F24 in 3 quote annuali.

10) SOPPRESSIONE DELLA MINI-IRES E REINTRODUZIONE DELL’ACE (Comma 287)

Viene reintrodotta l’agevolazione “ACE” aiuto alla crescita economica in totale sostituzione della mini IRES cioè la tassazione agevolata degli utili reinvestiti al 15% introdotta dal Decreto Crescita nel 2019 che di fatto non è mai entrata in vigore. Il rendimento nozionale ai fini ACE per l’anno 2019 viene fissato all’1,3% (era l’1,5% nel 2018).

11) RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI (Comma 629) E PAGAMENTO TRACCIATO DELLE SPESE (Commi 679 e 680)

Vengono rimodulate le detrazioni per oneri in base al reddito del contribuente considerato al netto dell’abitazione principale.
Per redditi inferiori a 120 mila Euro viene considerato l’intero importo degli oneri, per redditi superiori l’onere viene rimodulato in base al rapporto tra 240.000 diminuito del reddito e 120.000. Per i redditi superiori a 240 mila Euro non è possibile detrarre oneri.
Non vi è rimodulazione per le spese sanitarie, interessi passivi su prestiti agrari e interessi passivi su mutui ipotecari prima casa.

Si segnala che le detrazioni IRPEF del 19% di cui agli oneri dell’art. 15 TUIR saranno fruibili solo se la spesa viene sostenuta con mezzi tracciabili di pagamento. Si tratta, a titolo esemplificativo, delle seguenti spese: interessi passivi mutui prima casa, spese funebri, spese per frequenza scuole e università, assicurazioni rischio morte, erogazioni liberali, attività sportiva ragazzi, affitti studenti universitari, canoni abitazione principale, addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, ecc.
Potranno continuare ad essere pagate in contanti le spese per acquisto di medicinali e dispositivi medici e le spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al SSN.

12) FRINGE BENEFIT SUI VEICOLI AZIENDALI (Commi 632 e 633)

Viene rivista la tassazione del fringe benefit per l’utilizzo di veicoli aziendali (autoveicoli, motocicli, ciclomotori) da parte di dipendenti e amministratori.
Per i contratti stipulati fino al 30/06/2020 è confermata la tassazione sul 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale trattenuta al dipendente.
Per i contratti stipulati dall’ 01/07/2020 e in base alle emissioni di anidride carbonica, la percentuale applicata all’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km viene così stabilita:
– 25% per veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
– 30% per veicoli con emissioni di CO2 tra i 60 e i 160 g/km;
– 40% per veicoli con emissioni di CO2 tra i 160 e i 190 g/km;
– 50% per veicoli con emissioni di CO2 oltre i 190 g/km.

13) LE MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO (Commi da 691 a 692) E ABOLIZIONE DELLA FLAT TAX

Con la Legge di Bilancio 2020 vengono nuovamente modificati i requisiti di accesso al regime forfetario. In sostanza:
– il limite dei ricavi/compensi rimane fissato in 65.000 con riferimento all’anno 2018;
– viene reintrodotto il limite per spese per lavoro ora fissato in Euro 20.000. Tale limite dovrà essere valutato con riferimento alle spese per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per collaboratori, per gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro e per le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari, con riferimento all’anno 2019;
– per quanto riguarda le incompatibilità alla fruizione del regime, oltre a confermare le cause ostative fissate dalla Finanziaria 2019, ritorna nuovamente operante l’esclusione dal regime forfettario per i soggetti che possiedono redditi da lavoro dipendente/assimilati eccedenti i 30.000 euro, sempre con riferimento all’anno 2019.
Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione non opera per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Anche se non è obbligatorio, è comunque incentivato l’utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno del termine di decadenza dell’attività di accertamento.

Per quanto concerne la “flat tax”, essa non entrerà mai in vigore poiché vengono abrogate le disposizioni della Finanziaria 2019 che l’avevano introdotta. Ne consegue che i contribuenti con ricavi/compensi superiori a 65 mila euro dovranno applicare il regime ordinario.

14) RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (Commi 693 e 694)

Viene riproposta la rivalutazione del costo di acquisto di terreni edificabili/agricoli e partecipazioni non quotate di proprietà o in usufrutto alla data del 01/01/2020.
Entro il 30/06/2020 è necessario redigere una perizia asseverata e versare l’imposta sostitutiva dell’11% sia per le partecipazioni, qualificate e non, che per i terreni.

15) RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA (Commi da 696 a 703)

Viene riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni da parte delle società di capitali ed enti non commerciali, da effettuarsi nel bilancio 2019 con riferimento ai beni risultanti in bilancio al 31/12/2018 appartenenti alla stessa categoria omogenea.
L’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione avviene con il versamento dell’imposta sostitutiva del 10%.
Il riconoscimento fiscale del maggior valore dei beni avviene a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione tramite il versamento di un’imposta pari al 12% per i beni ammortizzabili e 10% per i beni non ammortizzabili.

16) CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

È stata eliminata la cedolare secca del 21% sui contratti relativi a immobili di categoria C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq.

17) BONUS ASILO NIDO (Comma 343)

È confermato, con riferimento ai nati dall’1.1.2016, il riconoscimento “a regime” del bonus “asilo nido” per il pagamento delle rette dell’asilo nido pubblico / privato, nonché per forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini con età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche. A decorrere dal 2020, il bonus è incrementato di:
– euro 1.500 per i nuclei familiari il cui ISEE è pari o inferiore a € 25.000;
– euro 1.000 per i nuclei familiari il cui ISEE è compreso tra € 25.001 e € 40.000.

18) MODIFICA TERMINI DI INVIO ESTEROMETRO

Le nuove scadenze di trasmissione dell’esterometro diventano trimestrali anziché mensili secondo il seguente calendario:
Periodo Scadenza invio
I trim. 2020 30 aprile 2020
II trim. 2020 31 luglio 2020
III trim. 2020 02 novembre 2020
IV trim. 2020 01 febbraio 2020

In caso di omessa o errata comunicazione dei dati le sanzioni sono pari a:
– 2 euro per ogni fattura omessa/errata entro il limite di 1.000 euro per ciascun trimestre;
– 1 euro per ogni fattura omessa/errata entro il limite di 500 euro, se la trasmissione avviene entro i 15 giorni dalla scadenza originaria.

19) MODIFICA TERMINI DI PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

A partire dal 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sarà versata semestralmente il 16/6 e il 16/12, nel caso in cui l’importo annuo non superi i 1.000 euro.

20) MODIFICA DEL TASSO LEGALE

Con decorrenza 1° gennaio 2020, il tasso legale è fissato allo 0,05% (DM 12 dicembre 2019). Di seguito si riepilogano i tassi in vigore nei precedenti esercizi, anche ai fini del conteggio del ravvedimento operoso.
Periodo Tasso legale
01/01/2015 31/12/2015 0,50%
01/01/2016 31/12/2016 0,20%
01/01/2017 31/12/2017 0,10%
01/01/2018 31/12/2018 0,30%
01/01/2019 31/12/2019 0,80%
dal 01/01/2020 0,05%
21) BUONI PASTO MENSE AZIENDALI (Comma 677)

Si ricorda che il buono pasto è il documento, anche in forma elettronica, con cui il dipendente è legittimato dal datore di lavoro ad ottenere dagli esercizi convenzionati (bar, ristoranti, mense aziendali e interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali) “servizi sostitutivi di mensa”, cioè servizi di somministrazione di alimenti e bevande e cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo, con esclusione di qualsiasi prestazione in denaro.
Il buono pasto ha le seguenti caratteristiche: non è cedibile, non è cumulabile, non è commercializzabile, non è convertibile in denaro.
Il buono pasto elettronico consiste in una carta elettronica leggibile da dispositivi POS abilitati ed il valore utilizzabile tramite la suddetta carta è definito a monte dal datore di lavoro con la società emittente.
Con la Legge di Bilancio 2020, viene modificato l’art. 51 comma 2 lett. c) del TUIR prevedendo che i buoni pasto non concorrono alla formazione del reddito se:
– inferiori a 4 Euro (in precedenza il limite era di 5,29 euro) per i buoni cartacei;
– inferiori a 8 Euro (in precedenza il limite era di 7 euro) per i buoni elettronici.
Restano invariate le regole per:
– le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione (con soglia di non imponibilità fino a 5,29 euro);
– le mense organizzate dal datore di lavoro o gestite da terzi, comprese le convenzioni con i ristoranti, non soggetta a limiti fiscali per ciascun soggetto.
Si precisa inoltre che l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il regime di favore è assicurato se l’erogazione dei buoni pasto riguarda la generalità dei dipendenti o categorie omogenee di essi, ad esempio i lavoratori che effettuano un particolare turno di lavoro oppure a tutti quelli che rientrano in un certo livello.

Le modifiche approvate in sede di conversione del
Decreto Collegato alla Finanziaria 2020

Facendo seguito alla conversione in Legge del Decreto Collegato alla Finanziaria (Legge 157/2019), si riprendono di seguito alcune tematiche già esposte nella precedente circolare di Studio che hanno subito delle modifiche in sede di conversione.

1) MODIFICHE ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RITENUTE IN APPALTI E SUBAPPALTI

La versione definitiva della Legge prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2020, il committente che affida ad un’impresa:
• il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad euro 200.000;
• tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati;
• caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
• con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma;
deve richiedere alle imprese appaltatrici/subappaltatrici/affidatarie, di seguito “imprese” copia delle deleghe di pagamento F24 relative al versamento delle ritenute fiscali per i lavoratori dipendenti direttamente impiegati nei lavori o servizi, che l’impresa deve trasmettere entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza di versamento.
Le imprese devono effettuare distinti versamenti con un F24 ad hoc per ogni singolo committente, senza poter compensare le ritenute con propri crediti fiscali. Devono inoltre fornire al committente un prospetto con l’elenco dei lavoratori impiegati, le ore lavorate, la retribuzione relativa a quella prestazione, le ritenute eseguite nel mese precedente.
In caso di mancata trasmissione, il committente è tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati e dare comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

Gli obblighi sin qui delineati non sussistono se le imprese, dandone comunicazione al committente, tramite certificazione, soddisfano i seguenti requisiti:
– sono in attività da almeno 3 anni e in regola con gli obblighi dichiarativi;
– hanno eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore al 10% dell’ammontare dei ricavi e compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
– non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di accertamento, affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sul reddito, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.
Le imprese che possiedono questi ultimi requisiti possono continuare a pagare i contributi previdenziali, assistenziali e i premi assicurativi mediante compensazione coi propri crediti fiscali.

L’Agenzia delle entrate ha fornito i seguenti chiarimenti ma si è in attesa che ne vengano emanati ulteriori:
• la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), deve essere effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa);
• la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020);
• sono soggetti alla nuova disposizione anche i contratti di appalto, affidamento o subappalto già vigenti e stipulati prima del 1° gennaio 2020;
• è stato istituito il codice “09” denominato “Committente” ai fini della compilazione dell’F24 nella sezione “Contribuente”, campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”

2) MODIFICA SOGLIE DI PUNIBILITA’ DEI REATI TRIBUTARI

Nella versione definitiva della Legge, vengono ripristinati i limiti per omessi versamenti il cui superamento configura reato punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni:
– Euro 150.000 per le ritenute;
– Euro 250.000 per l’IVA.

3) FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA

Viene confermato anche per il 2020 che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS) NON possono emettere fattura elettronica con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al STS.

Altre novità in vigore dal 1° gennaio 2020

1) NOVITA’ SULLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Un’operazione è qualificata come “intracomunitaria” se vengono verificate contestualmente quattro condizioni, il cui mancato rispetto comporta l’assoggettamento ad imposta nel Paese del cedente:
– soggettività passiva ai fini Iva degli operatori;
– onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito;
– trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale;
– spostamento del bene da uno Stato comunitario all’altro.
Uno degli aspetti critici è sempre stato quello di come fornire la prova dell’avvenuto spostamento del bene da uno Stato all’altro. Sul punto è intervenuto un Regolamento Europeo (il Regolamento 2018/1912/UE del 04.12.2018 con il quale è stato modificato il Regolamento UE 282/2011, introducendo il nuovo articolo 45-bis), al fine di stabilire delle presunzioni relative alla prova del trasferimento dei beni da un Paese comunitario all’altro.

A decorrere dal 1° gennaio 2020 quindi, si presume dimostrato il trasferimento dei beni da uno Stato membro ad un altro se si verificano le seguenti condizioni:

A) In caso di trasporto eseguito dal cedente o terzi per suo conto:

Condizioni
(possesso da parte del cedente) Documentazione probatoria
Almeno 2 dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente. • DDT o CRM (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
• Polizza di carico
• Fattura di trasporto aereo
• Fattura emessa dallo spedizioniere
Uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente • Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
• Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
• Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
• Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

B) In caso di trasporto eseguito dal cessionario o terzi per suo conto:

Condizioni
(possesso da parte del cedente) Documentazione probatoria
Stesse due situazioni previste per il caso di trasporto o spedizione eseguita a cura
del cedente (o da terzi per suo conto)
Dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. Contenuto della dichiarazione:
• Data di rilascio
• Nome e indirizzo dell’acquirente
• Quantità e natura dei beni
• Data e luogo di arrivo dei beni
• Numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)
• Identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell’acquirente

2) NOVITA’ SULLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Con decorrenza 1° gennaio 2020, sono state introdotte alcune novità per i soggetti che emettono/ricevono dichiarazioni d’intento.
Obbligo introdotto:
– il fornitore DEVE indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento.
NON è più obbligatorio:
– numerare progressivamente le dichiarazioni d’intento emesse e ricevute;
– tenere i registri dove sono annotate le dichiarazioni d’intento emesse e ricevute.
Le sanzioni non sono più fisse ma proporzionali (dal 100% al 200% dell’IVA, fermo l’assolvimento dell’imposta) se il fornitore di un esportatore abituale effettua una cessione o prestazione in regime di non imponibilità IVA prima di aver verificato l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,

Dott. Corrado Torri

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl grazie alla collaborazione ultrannuale con Studi di Consulenti del Lavoro si occupa anche di problematiche legate ad aspetti contributivi ed è in grado di offrire consulenza personalizzata per valutare le singole posizioni imprenditoriali.