Collegato alla Finanziaria 2020

LE NOVITÁ DEL COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020

In data 25 dicembre 2019 è entrata in vigore la Legge n. 157/2019 (pubblicazione in G.U. 24/12/2019 n. 301) contenente alcune disposizioni urgenti in materia fiscale, c.d. “Decreto Collegato alla Finanziaria 2020”. Di seguito si riepilogano le principali novità introdotte.

1) COMPENSAZIONE DEI CREDITI TRIBUTARI (Art. 3)

Estendendo quanto già previsto per il credito IVA, con riferimento ai crediti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive maturati a decorrere dal 2019, la compensazione a mezzo F24 per importi superiori a Euro 5.000 annui può avvenire esclusivamente dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, pertanto non prima del maggio 2020, considerando i tempi di predisposizione e invio delle dichiarazioni dei redditi. In precedenza era invece possibile compensare già dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della dichiarazione.
Viene inoltre previsto che tutti i soggetti, quindi non solo i titolari di partita IVA, dovranno obbligatoriamente utilizzare la trasmissione telematica degli F24 che prevedano una compensazione, anche solo parziale, di un credito tributario, mentre in precedenza questo obbligo per i privati esisteva solo in caso di compensazione totale (F24 “a zero”).

2) MODIFICHE ALLE MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE RITENUTE IN APPALTI E SUBAPPALTI (Art. 4, commi 1 e 2)

A decorrere dal 1° gennaio 2020 le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni dei lavoratori impiegati in un’opera o servizio oggetto di contratti di appalto, sia pubblici che privati, dovranno essere pagate dal committente.
In pratica, entro l’11 di ogni mese le imprese appaltatrici e subappaltatrici dovranno:
– erogare al committente la provvista necessaria per il versamento delle ritenute;
– trasmettere a mezzo PEC l’elenco nominativo di tutti i lavoratori con il dettaglio delle ore di lavoro e l’ammontare della retribuzione strettamente collegati alla prestazione, oltre al dettaglio delle ritenute eseguite, i dati utili alla compilazione dell’F24 e i dati identificativi del bonifico.
Le somme ricevute dal committente saranno versate nei termini di legge (entro il 16 del mese successivo) tramite F24, senza possibilità di compensazione con propri crediti e riportando il codice fiscale del soggetto per conto del quale viene eseguito il versamento.

Per le imprese che:
– sono in attività da almeno 5 anni o hanno eseguito nei 2 anni precedenti versamenti complessivi per oltre 2 milioni;
– non hanno iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’Agenzia della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali, per importi superiori a 50 mila euro per i quali sono ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione,
è possibile effettuare direttamente il versamento delle ritenute, comunicando la relativa opzione corredata da apposita dichiarazione (una sorta di DURC fiscale).

Viene infine previsto che tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici NON possono avvalersi della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali maturati nel corso di durata del contratto. In altre parole, tutti i contributi dovranno sempre essere versati e non potranno essere compensati.

3) FATTURAZIONE ELETTRONICA E SISTEMA TESSERA SANITARIA (Art. 15)

È stato prorogato al 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i predetti soggetti NON possono emettere fatture tramite lo SDI anche per tutto il 2020.

4) LIMITI ALL’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE (Art. 18)

La soglia per i trasferimenti di denaro contante viene rideterminata prevedendone la graduale riduzione:
– a decorrere dall’1/7/2020 fino al 31/12/2021  Euro 2.000;
– dall’1/1/2022  Euro 1.000.
Il regime sanzionatorio per le violazioni fino al 2021 è di 2 mila euro, dal 2022 di mille euro.

5) CREDITO D’IMPOSTA PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI ELETTRONICI (Art. 22)

Viene riconosciuto un credito d’imposta del 30% delle commissioni bancarie relative a transazioni effettuate tramite carta di credito/debito/prepagate a favore degli esercenti attività d’impresa/lavoro autonomo che nell’anno precedente non abbiamo registrato ricavi/compensi superiori a 400.000 euro.
Si fa riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate a decorrere dal 1°luglio 2020 e il credito è utilizzabile solo in compensazione con F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

6) OBBLIGO ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO (Art. 23)

Le imprese e i professionisti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi sono OBBLIGATE ad accettare pagamenti effettuati con carta di credito/debito.
A decorrere dal 1° luglio 2020 entreranno in vigore le sanzioni pari ad Euro 30 aumentata del 4% del valore della transazione per chi si rifiuterà di accettare pagamenti mediante carte di pagamento.

7) RIAPERTURA TERMINE ROTTAMAZIONE-TER (Art. 37)

Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione-ter e che dovevano pagare la prima rata entro il 31/07/2019, è prevista una proroga di pagamento al 30/11/2019. NON rientra in tale proroga chi invece non ha presentato la domanda di definizione agevolata nei termini originariamente previsti tramite modello DA-2018.

8) ACCONTO IRPEF / IRES / IRAP SOGGETTI ISA (Art. 58)

Per i soggetti che applicano gli ISA, viene prevista una rideterminazione degli acconti di imposta nella misura del 50% per il primo acconto e 50% per il secondo acconto.
In sostanza per il 2019 il versamento degli acconti sarà complessivamente del 90% poiché la prima rata è già stata versata nella misura del 40%.
La modifica viene applicata anche agli acconti dovuti dai soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti ex art 115 e 116 TUIR.

9) NOVITA’ IN TEMA DI REATI TRIBUTARI (Art. 39)

Le modifiche alla disciplina dei reati tributari e relative sanzioni penali sono applicabili a decorrere dalle dichiarazioni 2020 riferite all’anno 2019 e riguardano i seguenti aspetti:
– in caso di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
– se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
– in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero documenti falsi/altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’Amministrazione finanziaria) è applicabile la reclusione da 3 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
– in caso di dichiarazione infedele è prevista la reclusione da 2 a 5 anni (in precedenza da 1 a 3 anni) se:
• l’IRPEF / IRES / IVA evasa è superiore ad Euro 100.000 (in precedenza Euro 150.000);
• l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore ad Euro 2 milioni (in precedenza Euro 3 milioni);
– in caso di omessa dichiarazione è prevista la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni). L’omessa presentazione del mod. 770 è punita con la reclusione da 2 a 6 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 4 anni) qualora l’ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000;
– in caso di emissione di fatture/altri documenti per operazioni inesistenti è prevista la reclusione da 4 a 8 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni). Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture/documenti, per periodo d’imposta, è inferiore ad Euro 100.000, è applicabile la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni;
– in caso di occultamento/distruzione di documenti contabili è prevista la reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza da un anno e 6 mesi a 6 anni);
– in caso di omesso versamento di ritenute dovute/certificate per un ammontare superiore ad Euro 100.000 (in precedenza Euro 150.000) per ciascun periodo d’imposta entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
– in caso di omesso versamento dell’IVA per un ammontare superiore ad Euro 150.000 (in precedenza Euro 250.000) per ciascun anno entro il 27 dicembre dell’anno successivo, è prevista la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Lo Studio resta a disposizione per ogni chiarimento.

Dott. Corrado Torri

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl grazie alla collaborazione ultrannuale con Studi di Consulenti del Lavoro si occupa anche di problematiche legate ad aspetti contributivi ed è in grado di offrire consulenza personalizzata per valutare le singole posizioni imprenditoriali.