Srl: i nuovi e più stringenti limiti per la nomina dell’organo di controllo.

Il nuovo Codice della crisi d’impresa (decreto legislativo 14/2019) entrato in vigore il 16 marzo u.s. aveva modificato l’art. 2477 del Codice Civile, cambiando le soglie dimensionali che determinavano l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle piccole Srl fissandole a 2 milioni di attivo, 2 milioni di ricavi, 10 dipendenti medi. Inoltre, il superamento anche solo di uno dei citati limiti per due esercizi consecutivi comportava l’obbligo per le Srl di nominare un collegio sindacale (anche organo monocratico) o un revisore legale (o società di revisione).

Con il Decreto Sblocca Cantieri (DL 39/2019) sono stati ridotti i limiti dimensionali. Le società a responsabilità limitata che superano per due esercizi consecutivi (oggetto di analisi sono quindi gli esercizi 2017 e 2018) almeno uno dei seguenti parametri, sono obbligate a nominare l’organo di controllo:

  • 4 milioni di attivo dello stato patrimoniale;
  • 4 milioni di ricavi;
  • 20 dipendenti

L’obbligo viene meno se i citati limiti non sono superati per 3 esercizi consecutivi.

La nomina, così come l’eventuale adeguamento dello statuto sociale, devono avvenire entro il 16 dicembre 2019 e la scelta tra collegio sindacale/sindaco unico o revisore legale/società di revisione viene lasciata alla libertà delle imprese.

Lo Studio Torri Professionale Stp Srl rimane a disposizione delle imprese per analizzare le singole situazioni societarie rispetto alla novità introdotta e valutare come meglio affrontare la tematica dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo.